Ambiente / Politica / Sardegna

“Eurallumina, noi diciamo no”: ecco la relazione integrale del Ministero dei Beni Culturali (e solidarietà ad Angelo Cremone)

Eurallumina bacino

Nella foto, il famoso bacino dei fanghi rossi. Ora è alto venti metri: secondo il progetto dell’Eurallumina dovrebbe arrivare a quarantasei

Al tavolo della Conferenza dei Servizi che deve dare il via libera all’ampliamento del bacino dei fanghi rossi (senza il quale lo stabilimento dell’Eurallumina di Portovesme non può ripartire), il Ministero dei Beni Culturali ha detto no. Lo ha detto con questa articolata relazione che, nella sua prima parte, smentisce categoricamente la bugia spacciata dalla Giunta Pigliaru (e rilanciata come niente fosse dai giornali) che il no del Ministero non sia “ostativo” (della serie “anche se siete contro, si può andare avanti lo stesso”). No, non è così.
Nella seconda parte della relazione si capisce invece perché il Ministero si oppone: perché il bacino verrebbe sollevato di venti metri, compromettendo in maniera irreversibile il paesaggio; perché per alimentare lo stabilimento si vorrebbe costruire una nuova centrale a carbone (aggiungendo dunque inquinamento ad inquinamento); perché mancano ancora documenti fondamentali per valutare l’impatto dell’ampliamento del bacino dei fanghi rossi sull’ambiente.
Intanto a Portoscuso Angelo Cremone, storico militante delle battaglie ambientali e strenuo oppositore del progetto di riapertura dell’Eurallumina, è stato raggiunto da minacce di morte. A lui va tutta la mia solidarietà e il mio sostegno.

***

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra

 

prot. _2820 del _08/02/2017
class. 34.19.09/127.2   34.19.03/7.1

R.A.S.-Ass.to Difesa dell’Ambiente
Direzione Generale dell’Ambiente
Servizio delle valutazioni Ambientali (SVA)

Provincia Sud Sardegna- Area ambiente

R.A.S. Assessorato EE. LL.
Direzione Generale della Pianificazione urbanistica territoriale
Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia – Iglesias
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.)
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque

R.A.S.- Direzione Generale della Presidenza

R.A.S.-Assessorato della Difesa dell’Ambiente
All’Assessore della Difesa dell’Ambiente
Al Direttore Generale dell’Ambiente
Servizio tutela dell’ambiente e del territorio
Servizio tutela della natura e politiche forestali

R.A.S.-Assessorato dell’Industria
Servizio attività estrattive e recupero ambientale.
Servizio energia ed economia verde

R.A.S.- Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza Sociale

R.A.S.- Assessorato Agricoltura e riforma agropastorale

R.A.S.- Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura

COMUNE DI PORTOSCUSO

Società Eurallumina S.p.A.

R.A.S.-C.F.V.A.
Servizio territoriale dell’ispettorato ripartimentale di Iglesias

R.A.S.-A.R.P.A.S.
Dipartimento di Carbonia-lglesias
Direzione tecnico-scientifica

R.A.S.-Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (S.T.O.I.C.A.)

R.A.S.-A.R.D.I.S.
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni
Consorzio Industriale Provinciale Carbonia – Iglesias

A.S.L. – Carbonia

Parco geominerario storico ambientale della Sardegna

Provincia Sud Sardegna

Comando provinciale dei vigili del fuoco

Guardia Costiera. Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso

Società Enel Produzione spa

Prefettura di Cagliari

Procura della Repubblica di Cagliari

Ministero della Salute
Direzione generale prevenzione sanitaria

Ministero dello Sviluppo economico
Direzione generale per il mercato elettronico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare- Divisione III

Ufficio di coordinamento regionale per l’attuazione del Piano Sulcis

 

OGGETTO: PORTOSCUSO – Zona Industriale Portovesme. Progetto di ammodernamento della raffineria di produzione di allumina.
Conferenza di servizi, convocata congiuntamente ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i, del D. Lgs 152/06 e s.m.i., e della D.G.R. 34/33 del 2012 – procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).
Proponente Eurallumina S.p.A.-

Con nota n. 4095/DG del 2 febbraio 2017, la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma Sardegna ha formulato articolate osservazioni al parere reso da questo Ufficio con la nota n. 1952 del 30/01/2017 – depositato agli atti della conferenza di servizio in oggetto nella seduta del 31 gennaio u.s. – ed ha preliminarmente eccepito come le modifiche introdotte dal d.lgs 127/2016 all’istituto della conferenza di servizi non trovino applicazione – giusta la norma transitoria di cui all’art. 7 – per il procedimento in argomento, attivato in epoca antecedente all’entrata in vigore di detto d.lgs.

Nel prendere atto di quanto comunicato, si osserva che la disciplina della conferenza di servizi previgente al d.lgs 127/2016 – con cui, tra l’altro, è stata disposta l’acquisizione, nelle procedure soggette a V.I.A., di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto – non escludeva né vietava che, in tale contesto, si sviluppasse anche il modulo concernente l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs 42/2004.

E tale deve essere stata anche l’interpretazione della stessa Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma Sardegna che – per il tramite del proprio competente Servizio tutela paesaggistica e vigilanza – ha avviato, con prot. 2932/TP/CA-CI del 26/01/2017, proprio nella conferenza di servizi indetta per la V.I.A. e l’A.I.A. in argomento, il procedimento inerente alla formazione dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs 42/2004, peraltro con interpretazione normativa coerente a quanto disposto con D.G.R.A.S. 34/33 del 07/08/2012, Allegato A, art. 7, co. 3, e art. 10, co. 7.

E tuttavia, stanti anche le diverse valutazioni inerenti alla situazione vincolistica – peraltro oggetto di preannunciate evoluzioni oltre che di possibili interpretazioni autentiche da parte della R.A.S. – si ritiene di dover aderire all’interpretazione normativa formulata dalla citata Direzione generale – in qualità di amministrazione regionale competente per la gestione del relativo procedimento – e, per l’effetto, limitare nell’indetta Conferenza di Servizi il parere di questo Ufficio alla sua qualità di soggetto competente in materia ambientale e, dunque, alla sola fattispecie prefigurata dal d.lgs152/2006, art. 25, comma 3, rinviando ad altro, successivo procedimento l’espressione del parere di cui al citato art. 146 del d.lgs. 42/2004.

Corre comunque l’obbligo di evidenziare come la procedura di VIA richieda una specifica analisi nel Quadro Programmatico del SIA, finalizzata alla verifica e alla valutazione della coerenza del progetto proposto con i piani vigenti nell’area e, quindi, della compatibilità con le relative prescrizioni.

Ciò premesso, qualora la suddetta interpretazione normativa fosse esplicitamente confermata e fatta propria anche dalle amministrazioni rispettivamente procedenti per la V.I.A. e per l’A.I.A., il parere di questo Ufficio n. 1952 del 30/01/2017, già depositato nella seduta di conferenza di servizi del 31 gennaio u.s., sarà assunto agli atti della Conferenza di Servizi a cura delle suddette amministrazioni procedenti esclusivamente in merito alla procedura di Valutazione di impatto ambientale e con riferimento agli impatti significativi che il progettato intervento è suscettibile di determinare sul patrimonio culturale e il paesaggio nel contesto territoriale dell’area vasta incisa.

Con successiva procedura, da attivarsi a cura dell’Amministrazione procedente, si renderà il parere vincolante di cui all’art. 146, commi 5 e 8 del d.lgs 42/2004, concernente la compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso e la conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, previo auspicabile confronto con il competente ufficio della RAS – cui sono demandati poteri di cogestione dei vincoli ascrivibili alla parte terza del Codice, anche con lo scopo di verificare congiuntamente la conformità dell’intervento con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale.

A tal fine sembra opportuno far presente sin d’ora che, laddove nell’ambito dei procedimenti di V.I.A. e di A.I.A., le competenti amministrazioni abbiano formulato pareri recanti prescrizioni suscettibili di modificare la morfologia dei luoghi e/o la tempistica delle trasformazioni, sarà necessario disporre di elaborati progettuali tecnici e descrittivi (non esclusi il SIA e la Relazione paesaggistica) ad esse adeguati.

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO

Il progetto in esame consiste nell’ammodernamento della raffineria di produzione di allumina indicata in oggetto attraverso un’articolata e complessa serie di opere, riconducibili a tre progetti, così descritti dai richiedenti:

  • “Progetto MIA: interventi di modifica dei processi della raffineria ed installazione di nuovi macchinari che consentiranno da un lato di introdurre nel processo produttivo bauxiti tri-idrate al posto delle mono-idrate attualmente utilizzate, con conseguente riduzione del livello termico del ciclo di produzione e, dall’altro di introdurre il nuovo sistema di smaltimento dei fanghi rossi allo stato secco al posto dell’attuale lagunaggio (interventi nel Sito 1, Sito 2, Sito 5 e Sito 6);
  • Progetto CHP: installazione di un nuovo impianto di cogenerazione (CHP) alimentato a carbone, che fornirà energia elettrica e vapore direttamente alla Raffineria, a cura della EuralEnergy (interventi nel sito CHP, interno al Sito 1, e nel Sito 4E che ospiterà la nuova stazione di pesatura e carico carbone);
  • Progetto BFR: ampliamento planimetrico dell’impronta di base del bacino fanghi rossi (Sito 6) e la sua sopraelevazione al fine di garantire una copertura di 25 anni di esercizio”. (cfr. relazione paesaggistica)

Il progetto MIA prevede la realizzazione di una nuova gru di carico, l’installazione di una nuova gru di scarico delle navi nella banchina portuale (Sito 2), l’installazione di una nuova stazione di frantumazione, la modifica della quota del nastro trasportatore (NT 1207) che alimenta tale stazione, l’installazione di un quarto mulino e la costruzione di un impianto di filtropressatura all’interno dell’area dedicata all’ampliamento del Bacino dei fanghi rossi (BFR).

Il progetto CHP prevede la realizzazione – in prossimità dell’esistente centrale termica, in modo da consentire il riutilizzo dei camini esistenti – di un impianto di Cogenerazione (“CHP”) di potenza termica 285 MWt, destinato alla produzione di vapore ed energia elettrica mediante combustione di carbone d’importazione, la costruzione di una stazione di pesatura, la copertura del nastro trasportatore NT 1205, installato nel Sito 2 all’interno della banchina portuale, l’installazione di un nuovo nastro trasportatore, per trasporto del carbone dal nastro 1205 al carbonile Enel, e di un nastro trasportatore carbone, ubicato all’interno di una galleria autoportante, che consentirà il trasferimento del carbone dall’area di carico ai sili di stoccaggio nell’area principale.

Il Progetto BFR, consiste nella espansione planimetrica ed altimetrica del bacino dei fanghi rossi (“BFR”), mediante:

  • la realizzazione di un nuovo Settore (“Settore D”), per una superficie di circa 20 ettari, corrispondente ad un incremento pari a circa il 12% di quella attualmente occupata (dai 159 ha attuali ai 178 ha finali previsti in progetto);
  • l’incremento dell’altezza del BFR esistente, mediante la coltivazione del bacino fino a quota +44,0 m slm, con incremento di circa il 74%, della quota attuale pari a +26,5 m (ultimo argine di sopraelevazione dei Settori A e B) fino a raggiungere la quota finale (incluso il capping di chiusura) di +46,0 m.

 

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

L’intervento in esame interessa un’ampia area del compendio del Consorzio industriale di Portovesme, realizzato, a partire dalla fine degli anni Sessanta, in prossimità dell’abitato di Portoscuso, in un contesto connotato da caratteri naturali e paesaggistici di eccezionale rilevanza. L’area del Consorzio si inserisce direttamente sul litorale, caratterizzato dal susseguirsi di lagune e complessi dunali; oltre l’antistante braccio di mare, il complesso delle isole dell’arcipelago del Sulcis conclude un spazio acqueo di relazione nel quale i vari contesti costieri costituiscono reciprocamente quinte prospettiche e paesaggistiche.

La modificazione del contesto naturale e paesaggistico introdotta con la costruzione del polo industriale – seppure significativa, giungendo anche a modificare la linea naturale di costa – non ha cancellato i caratteri di eccezionalità dell’area, peraltro attestati dai numerosi dispositivi di tutela ambientale e paesaggistica imposti negli anni successivi.

Tale ampio contesto è caratterizzato dalla presenza di numerosi beni – tutelati ope legis ovvero riconosciuti di notevole interesse pubblico con provvedimenti amministrativi – alcuni dei quali direttamente incisi dalle opere previste, altri in relazione di intervisibilità, altri ancora comunque facenti parte della medesima unità di paesaggio come definita dall’Ambito descritto dal Piano paesaggistico regionale.

Le opere in progetto sono in immediata e diretta relazione con beni paesaggistici vincolati ope legis ai sensi dell’articolo 142 del Codice, e nello specifico:

  • beni di cui al comma 1, alla lett. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; come anche attestato dal Servizio tutela del paesaggio competente, alcune delle opere previste ricadono nella fascia anzidetta: parte del bacino dei fanghi rossi, l’area di carico del carbone (sito CHP), l’area su cui insiste il nastro trasportatore (sito 2), l’area della banchina portuale di Eurallumina.
  • beni di cui al comma 1, lett. h) … le zone gravate da usi civici; come attestato nell’ambito del procedimento sia dal Comune di Portoscuso che dal Servizio Tutela del paesaggio competente – il bacino dei fanghi rossi ricade in aree soggette ad uso civico e, pertanto, al conseguente vincolo paesaggistico; il prospettato affrancamento degli “usi civici” gravanti nell’area del deposito dei “fanghi rossi”, di competenza regionale, determina l’esigenza di una preliminare attuazione del procedimento previsto dall’articolo 7bis della L.R. n. 12/1994, art. 18bis con gli eventuali effetti del cessare della tutela paesaggistica.

L’intera area inoltre:

  • è compresa nel perimetro della zona 8 Sulcis – Iglesiente – Guspinese del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna (Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – istituito con DM 16 ottobre 2001, Istituzione del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna. G.U. n. 265 del 14 novembre 2001, modificato con DM 8 settembre 2016 Modifica al decreto 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna. GU Serie Generale n.250 del 25-10-2016).
  • Confina, proprio nella parte del bacino dei fanghi rossi, con la riserva naturale di “Punta dell’Aliga” (SIC ITB040028), facente parte del sistema regionale di tutela paesaggistica quale bene individuato e tipizzato dal Piano paesaggistico regionale (“zona umida”).

Nel più ampio contesto, si registra la presenza delle seguenti aree, tutte in relazione di intervisibilità, dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D. Lgs 42/2004:

DECRETO MINISTERIALE 25 MARZO 1966. DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL’ISOLA DI CARLOFORTE “la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché in tutta la sua estensione presenta caratteri di quadro naturale di eccezionale bellezza panoramica, con l’insieme delle sue coste e delle zone montuose, visibili dal mare e dagli altopiani sparsi per l’isola;

D.A.P.I. DECRETO ASSESSORIALE 6 APRILE 1990. DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL’INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI CALASETTA: riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perché compreso nell’isola di S. Antioco, unita alla costa da un istmo artificiale e di notevole pregio paesistico. Il territorio di Calasetta comprende l’antico nucleo abitato risalente al ‘700 con chiare influenze liguri. Le zone umide a sud e a nord dell’istmo presentano particolari aspetti paesistici, naturalistici e scientifici, in un “unicum” inscindibile che va da aspetti vegetazionali tipici degli stagni salmastri a tentativi di formazione paludosa. sugli stagni salmastri si riscontra l’associazione vegetale caratterizzata da “ihalcumum strabilaceum”, unico nucleo esistente in tutta la Sardegna oltre quello di Santa Gilla.

D.A.P.I. DECRETO ASSESSORIALE 6 APRILE 1990 DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S. ANTIOCO: “riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, comprendendo una parte dell’isola di S. Antioco, è caratterizzata dai caratteri propri di essa. … Tutti i caratteri presenti concorrono a qualificare altamente pregevole, sotto il profilo paesistico, l’intera area;

Nell’unità di paesaggio, come definita dall’Ambito descritto dal Piano paesaggistico regionale, dalle isole sulcitane e dalla costa ad esse prospiciente si registra, ancora, la presenza di numerosi immobili sottoposti alle disposizioni della parte seconda del Codice, tra cui quelli ricadenti negli abitati di Portoscuso, Calasetta e Carloforte.

Per quanto attiene i beni paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs 42/2004 devono richiamarsi le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 36/7 del 05/09/2006, pubblicato sul BURAS n°30 del 08/09/2006.

Le opere in progetto sono ben visibili dagli abitati di Portoscuso, Calasetta, Carloforte pertanto sono innumerevoli in beni paesaggistici individuati dal PPR e ricompresi nell’assetto storico culturale, in relazione di intervisibilità con le progettate opere. A titolo non esaustivo: i centri di antica formazione degli abitati circostanti l’impianto, gli elementi dell’insediamento rurale storico (medaus, furriadroxius). Per tali beni devono considerarsi le prescrizioni e gli indirizzi degli articoli 47-59 delle NTA del PPR.

Per quanto attiene i beni dell’assetto ambientale: oltre ai beni già individuati ai sensi dell’art. 142 del D, Lgs 42/2004, in prossimità dell’area devono poi considerarsi le Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92 (all’Art. 17 delle N.T.A. del P.P.R. lett k) e in particolare il sito di interesse comunitario di Punta s’Aliga (SIC ITB040028) immediatamente contigui al bacino dei fanghi rossi che incombe sull’area, e sito di interesse comunitario Isola di San Pietro (SIC ITB040027) oltre il braccio di mare che separa l’isola dalla costa.

 

CRITERI SEGUITI PER LA FORMULAZIONE DEL PARERE

Preliminarmente si fa rilevare che gli elaborati prodotti – inclusi quelli relativi al SIA – presentano elementi di indeterminatezza tali da non consentire di definire compiutamente gli impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio, come prescritto dal D.Lgs. 152/2006: tra questi:

–   non emerge dal progetto presentato se sia possibile procedere alle opere di mitigazione vegetazionale per fasi coerenti con il progressivo accumulo dei fanghi; da quanto desumibile dagli elaborati sembrerebbe che le opere di mitigazione proposte siano realizzabili solo al termine della coltivazione del relativo deposito e che non vengano presi in esame gli impatti paesaggistici intermedi, generati nel lungo periodo previsto per l’utilizzo della discarica;

–   non risultano adeguatamente verificati dal SIA gli impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio come derivanti dalla mancata sinergia del progetto in valutazione, per la parte che prevede la costruzione di una nuova centrale a carbone, rispetto alla disponibilità di un’altra nello stesso sito industriale (cfr. la nota della Società ENEL S.p.A. del 30/01/2017, prot. n. 81);

–   non risulta ancora acquisita la valutazione conclusiva della VIncA relativa alle “zone umide” – SIC immediatamente prospicienti il deposito dei “fanghi rossi” e, pertanto, non si è in grado di valutare l’incidenza del progetto in esame sulla conservazione dell’area naturale, riconosciuta quale bene paesaggistico dal PPR e, quindi, tema di diretto interesse di questa Soprintendenza per la sua conservazione;

–   in ogni caso il SIA non appare determinare un coerente recupero dell’area di degrado ambientale definita dal PPR alla luce dell’esigenza di non aggravare il degrado medesimo e non pregiudicare il recupero dell’area.

Le valutazioni che seguono sono relative agli impatti significativi che il progettato intervento è suscettibile di determinare nell’ampio contesto, caratterizzato – come si è detto – da una notevole quantità di beni culturali e paesaggistici.

Questo Ufficio ritiene, infatti, che nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale, debbano essere presi in considerazione tutti gli effetti sul territorio, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, privilegiando una visione d’insieme che consenta di apprezzare globalmente le conseguenze dell’intervento in esame.

E, dunque, per tali finalità non è sufficiente valutare le modificazioni impresse alla sola area interessata direttamente dalle opere – ovvero la sola giacitura geometrica dell’impianto progettato – ma che appaia significativa la complessità delle interrelazioni, anche di natura percettiva che, a prescindere dalle interferenze meramente fisiche, riguardano le preesistenze storiche, naturali e paesaggistiche.

Mutuando le indicazioni contenute nel parere dell’Ufficio Legislativo MiBACT n. 12628 del 11/06/2009 – si assume quale criterio per la valutazione della compatibilità ambientale il principio della tutela di prossimità dei beni paesaggistici sottoposti alle disposizioni della parte terza del D.Lgs 42/2004 ai sensi degli artt. 136 e 142, nonché di quelli individuati dal PPR ai sensi dell’art. 143, non per questo escludendo i principi più generali che regolano la definizione degli impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio nell’ambito del procedimento di VIA e specificatamente normati dal D.Lgs. 152/2006.

 

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA’ DELL’INTERVENTO. PARERE AI SENSI DELL’ART. 25 DEL D. LGS 152/2006

Le opere previste dal progetto in esame – delle cui rilevanti dimensioni plano-altimetriche si è detto – sono in evidente relazione visiva con una vasta aria del territorio costiero e interno limitrofo e con gran parte del territorio delle isole dell’arcipelago sulcitano, circostanza peraltro provata dalle fotosimulazioni prodotte dagli stessi richiedenti. E’ dunque incontrovertibile che l’intervento è suscettibile di alterare negativamente lo skyline che caratterizza il contesto delle numerose aree – sopra indicate nel dettaglio – dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D. Lgs 42/2004.

E, inoltre, tali opere – in immediata e diretta relazione con beni paesaggistici vincolati ope legis ai sensi dell’articolo 142 del Codice – sono tali da introdurre in essi rilevanti e negative modificazioni morfologiche osservabili da numerosi punti di belvedere– tra cui lo specchio acqueo compreso tra la costa e l’arcipelago sulcitano – anch’essi sottoposti a tutela.

In particolare la nuova collina artificiale del deposito dei “fanghi rossi” si caratterizza per una geometrica conformazione ed improvviso eccessivo innalzamento nel profilo costiero a prevalente andamento pianeggiante, costituendo per questo un elemento di evidente estraneità nel contesto paesaggistico dell’Ambito definito dal Piano paesaggistico regionale, in quanto apparirebbe immediata anche la sua innaturalità, finendo per assumere per i suddetti motivi un distorcente richiamo visivo nel godimento pubblico dello stesso intorno paesaggistico tutelato e vincolato.

Con riferimento alla tutela del patrimonio archeologico, si richiama la nota 2569 del 27/01/2016 dell’allora competente Soprintendenza Archeologia della Sardegna. Con tale nota, dalla quale non si ritiene di doversi discostare, detto Ufficio comunicava che “l’area si configura a rischio di rinvenimenti archeologici in caso di attività di scavo e lavorazioni che interferiscano con il sottosuolo, …per quanto di competenza e fatto salvo il disposto del D. Lgs 22 gennaio 2004 , n. 42 e s.m.i., con particolare riferimento agli obblighi derivanti da eventuali rinvenimenti di cui all’art. 90, …esprime parere favorevole all’intervento con le seguenti prescrizioni: le attività di scavo e sbancamento dovranno essere monitorate da questo ufficio. A tal fine la data di inizio lavori dovrà essere comunicata almeno sette giorni prima via pec per i controlli di competenza”.

Si rileva che l’entità e la natura dell’intervento sono tali da alterare significativamente il contesto dei beni tutelati dal Codice, e da incidere direttamente, oltre che negativamente, in conseguenza della prossimità, sui quelli paesaggistici, tutelati a sensi della Parte Terza.

Nello specifico l’intervento introduce nell’area, già fortemente segnata dalle pregresse utilizzazioni, ulteriori elementi di degrado paesaggistico non mitigabili, tali da accentuarne il disequilibrio, con un esito di significativa alterazione del contesto di riferimento e mutamento nella percezione del paesaggio, al contrario oggetto di un prescritto recupero da parte del Piano paesaggistico regionale.

Il sistema insulare di Sant’Antioco e San Pietro, interamente oggetto di tutela a seguito di specifici provvedimenti, definisce lo spazio marino costiero e rappresenta l’elemento di identità e relazione del complesso sistema di risorse storiche, insediative ed ambientali. I centri urbani di impianto storico (Carloforte, Calasetta, Portoscuso, Sant’Antioco), che trovano nello specchio acqueo antistante l’ambito privilegiato di relazione, le emergenze naturali ed ambientali definiscono un contesto la cui valenza panoramica è richiamata da tutti i provvedimenti di tutela. Le opere previste dal progetto contribuiscono ulteriormente ad alterare tali sistemi di relazioni e introducono nuovi elementi di forte impatto, assolutamente dissonanti e non compatibili con gli elementi di qualità che i provvedimenti tutelano.

In relazione alla coerenza dell’intervento con gli indirizzi del PPR, devono considerarsi i contenuti degli articoli 41 e 42 delle NTA del PPR che definiscono l’area “di recupero ambientale” e prescrivono il divieto di interventi rivolti ad aggravare le condizioni di degrado ovvero che possano pregiudicarne il recupero. Inoltre la Scheda d’Ambito di paesaggio contenuta nel PPR (scheda n. 6 Carbonia e Isole Sulcitane) – che costituisce strumento di indirizzo delle “azioni di conservazione, ricostruzione o trasformazione del territorio”- ai punti 10 e 11 orienta univocamente verso la riqualificazione dell’area industriale (10. Riequilibrare progressivamente il rapporto tra la presenza industriale del polo di Portovesme, l’insediamento urbano, la fruizione turistica, le attività agricole e la pesca marina e lagunare dell’Ambito, riducendo i problemi di interferenza delle attività industriali con il sistema ambientale. 11. Riqualificare le aree del degrado industriale, selezionando ambiti prioritari di intervento, su cui attivare un progressivo processo di disinquinamento e di rigenerazione ambientale, che necessita di un coordinamento unitario per i comuni interessati in relazione ai problemi di alto rischio ambientale, per i programmi di disinquinamento e di monitoraggio ambientale (Cfr. scheda d’ambito n. 6 del PPR Pag. 12).

L’intervento proposto è tale da determinare l’ulteriore e definitiva compromissione del contesto, comportando, di fatto, l’abrogazione dei vincoli gravanti sull’area e pregiudicando seriamente la qualità di altri ambiti oggetto di specifici provvedimenti di tutela, i cui scorci visuali verrebbero irrimediabilmente danneggiati.

In proposito, sembra sufficiente evidenziare nuovamente come l’ampliamento del Bacino dei Fanghi Rossi determini l’occupazione di suoli attualmente anche liberi e raddoppi l’altezza della discarica, generando un’enorme collina artificiale di scarti tossici, alta circa 46 metri slm, la cui posizione – a ridosso della costa – ne comporta l’elevata visibilità da innumerevoli punti di belvedere accessibili al pubblico, tra cui quelli, oggetto di specifica tutela, citati nell’apposito paragrafo, incidendo negativamente anche sulle zone S.I.C., di cui una immediatamente contigua oggetto di tutela paesaggistica quale bene da parte del Piano paesaggistico regionale.

Le dimensioni di tale modificazione morfologica sono tali – e in ciò si concorda con le valutazioni effettuate dal Servizio Tutela paesaggistica della R.A.S. – da rendere impossibile ogni tentativo di mitigarne l’impatto. Ma non ritiene la Scrivente di poter condividere, per difetto di consequenzialità, le valutazioni conclusive cui perviene il Servizio.

Quand’anche si imponessero misure di compensazione – ipotesi pure avanzata dal Servizio citato – queste non sarebbero comunque tali da escludere o quantomeno ridurre la compromissione dei valori paesaggistici del territorio, la cui tutela è tra i compiti istituzionali di questo Ufficio.

E, infine, non appaiono dirimenti le considerazioni che, per effetto della già parziale compromissione dell’area, tendono a sminuire il danno prodotto da ulteriori interventi. Come ripetutamente osservato dal Consiglio di Stato, (cfr, ex multis, CdS, sez. VI, n. 1366/2011): “… per consolidata giurisprudenza la situazione materiale di compromissione della bellezza naturale che sia intervenuta ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non deturpino ulteriormente l’ambito protetto (Cons. Stato, VI, 13 febbraio 1976, n. 87; 11 giugno 1990, n. 600; 25 agosto 1995, n. 820; II, 17 giugno 1998, n. 53): non è dunque contraddittoria con l’imposizione del vincolo la circostanza che, in una parte della perimetrazione, insistano di fatto realizzazioni che a loro tempo abbiano contrastato i valori che per il futuro con il PPR si intende proteggere.

Orientamento peraltro del tutto conforme alla Convenzione Europea del paesaggio (ratificata con Legge 9.01.2006, n. 14) che riconosce che “il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”, individua il proprio campo di applicazione nell’intero territorio che comprende “sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati “(art. 2), con l’obbiettivo di promuoverne la salvaguardia, la gestione e la pianificazione, anche con finalità di recupero e riqualificazione per migliorarne la qualità.

L’intervento, in definitiva, confligge con le finalità di tutela definite per l’area interessata poiché incrementa l’impatto paesaggistico del complesso industriale esistente e pertanto non è coerente con le norme del Piano Paesaggistico regionale esplicitate per le aree di recupero ambientale e nella scheda d’ambito di riferimento.

Per quanto esposto, si esprime parere non favorevole alla realizzazione dell’intervento oggetto della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Questo Ufficio si riserva ogni altra valutazione, nell’ambito della procedura di cui all’art. 146 del D. Lgs 42/2004, all’esito delle precisazioni formulate dalla RAS e del confronto di cui in premessa, in ordine al quadro vincolistico dell’area interessata.

 

Il Responsabile del procedimento
Funzionario Architetto Ing. Monica Stochino

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Fausto Martino

 

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13 Comments

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  3. Franky says:

    Nessuno che rilancia la notizia sui 13 condannati per peculato? Il motivo è che forse a molti aspiranti poltronari dispiace sapere che una volta ai posti di comando sarà più difficile rubare. Biolchini, lei da che parte sta?

  4. Io dico che la strategia Rusal mira a uscire dal sito di Portovesme senza doversi accollare i costi di bonifica e a trattenere il finanziamento ricevuto per il rifacimento delle vasche di stoccaggio della soda caustica. Non ricevendo l’ok al riavvio giustificherà in tale modo il proprio disimpegno. Ma non è venuto in mente a nessuno di chiedere a Rusal come può una azienda con debiti da far paura sostenere un investimento da oltre 200 milioni? Non è venuto in mente a nessuno di chiedere a Rusal come potrà competere in un mercato dove il prezzo dell’allumina prodotta in quel sito avrà un costo superiore del 20% rispetto ai prezzi correnti sui mercati globali?

    • queste cose sono note a tutti…anche ai politici; quegli stessi che per il loro tornaconto personale stanno illudendo quei quattro poveracci che sarà possibile riaprire una ditta finita per sempre da quasi un decennio.

  5. Marika Cao says:

    Perché non vi curate di pubblicare anche il documento “originale” di risposta della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della RAS?
    O forse pubblicate solo quello che conferma la vostra linea di pensiero?

    • Gentile Marika,
      se me lo fai avere (o mi dici dove trovarlo) lo pubblico immediatamente.

    • La risposta della direzione generale ecc. ecc. ecc. della regione è irrilevante, marika cao, e ti spiego perché. Inizialmente la regione ha emesso un comunicato stampa trionfale che ha palesemente travisato i fatti, e in conseguenza di ciò non s’è fatta attendere più di tanto la risposta del ministero che ha ribadito con più forza il parere negativo (in effetti quello stabilimento è una bomba chimica, anziché allargare ci sarebbe da bonificare al più presto…). Posto che la situazione più chiara di così non potrebbe essere, che ci fai della risposta data dalla da te citata direzione ecc. ecc. ecc??Ovviamente sarà qualche slogan politico volto a rincuorare quei quattro poveracci…

  6. Il parere è chiarissimo: 46 metri di altezza corrispondono ad una palazzina di 15 piani, impossibile far finta di nulla!

    • Peraltro in riva al mare! E allora perché un deposito tossico sì e un albergo no? Mi rendo contro che è una provocazione, ma le cose stanno proprio così.

  7. Francu says:

    Secondo me riaprire l’euroallumina è una sottile strategia per liberarsi degli operai nel lungo/breve periodo. Sempre che a lavoro ci tornino tutti tra un vaffanculo e congedi sindacali

  8. Gianni Campus says:

    La smisurata estensione del documento e il clamoroso numero dei soggetti chiamati in causa testimoniano di un unico fatto: estrema difficoltà nella percezione di cosa sul territorio si possa o non si possa fare.
    Tutto questo, a oltre un decennio dal PPR, certifica una sola cosa: navigazione a vista.
    Se si preferisce: continua sovrapposizione di vincoli, mancata definizione di atti di vera pianificazione e programmazione per l’uso strutturale del territorio.
    Domanda: è normale? se lo è, è normale che lo sia, in un Paese civile?
    Sono vicino all’amico Angelo, al quale offro (per quanto può valere) tutta la mia solidarietà.
    Gianni Campus

  9. Marcello Mundula says:

    Sono d’accordo e quindi cntrario a EA però devo farti un piccolo appunto: in questi casi, onde evitare speculazioni e disinformazioni, è bene linkare (o almeno inserire come img) il documento originale e non la trascrizione (della cui fedeltà conoscendoti non dubito assolutamente).
    Buon lavoro
    Marcello Mundula

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