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Terremoto al Teatro Lirico di Cagliari, il Tar annulla la nomina della sovrintendente Crivellenti! Ecco la sentenza!

Il Tar di Cagliari oggi ha annullato la nomina della sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, Marcella Crivellenti: sotto potete leggere la sentenza. Con un’altra sentenza il Tar ha annullato anche  la revoca del consigliere Baggiani e, di conseguenza, la nomina del consigliere di amministrazione Cabras . La sentenza è stata pubblicata in anteprima dal sito Democrazia Oggi.

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N. 00694/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SPOCCI dott.ssa Angela, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Andrea Pubusa e dall’avv. Paolo Pubusa, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Cimarosa n. 123;
contro
– Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Filippo Lubrano e dall’avv. Umberto Cossu, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, via Satta n. 33;
– Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
nei confronti di Crivellenti Marcella, non costituita n giudizio;
e con l’intervento di ad adiuvandum:
ing. Gualtiero Cualbu, rappresentato e difeso dall’avv. Antonello Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2;
con il ricorso principale:
– della delibera del CDA della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari n. 14 del 1° ottobre 2012;
– della delibera del CDA della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari n. 15 del 15 ottobre 2012;
– della delibera del CDA della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari n. 17 del 20.12.2012;
– se ed in quanto necessario, della nota prot. n. 16522 del 17.12.2012 a firma del Dirigente – Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Ministero;
– del contratto stipulato tra la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e la Sig.ra Crivellenti (sconosciuto alla ricorrente);
con i motivi aggiunti depositati in data 10.04.2013:
– della nota prot. n. 4500/S.37.04.01.11.2 dell’8.3.2013, prot. Teatro Lirico n. 1579 dell’11.3.2013, a firma del Direttore Generale – Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo – Ministero per i Beni e le attività culturali, avente ad oggetto “Nomina del Sovrintendente – sedute del C.d.A. del 1.10 2012 e del 2012.2012, nonché dell’allegato parere dell’Ufficio Legislativo del medesimo Ministero.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Teatro lirico di Cagliari e del Ministero per i Beni e le attività culturali.
Visto l’intervento ad adiuvandum dell’ing. Gualtiero Cualbu.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione …
2 di 29 08/11/2013 17.18
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Considerata la complessità della vicenda sottoposta all’attenzione del Collegio si rendono opportune alcune premesse generali in ordine al regime giuridico della Fondazione Teatro lirico di Cagliari, subentrata nei compiti e nelle situazioni soggettive prima appartenenti all’ormai soppressa Istituzione dei concerti e del teatro lirico di Cagliari.

La Fondazione, costituita con il concorso dello Stato, della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari ai sensi del d.lgs. 11 luglio 1996, n. 367, è un ente di diritto privato (cui possono partecipare anche soci privati, attualmente non presenti), che persegue senza scopo di lucro la diffusione dell’arte musicale, l’educazione musicale, la formazione dei quadri artistici e tecnici, etc. (cfr. art. 2 dello Statuto della Fondazione); è sottoposta alla vigilanza del Ministero in relazione al rispetto degli “impegni cui è subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari” (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 367/1996).

Il Sindaco di Cagliari presiede la Fondazione (art. 8 dello Statuto) ed il Consiglio di amministrazione della stessa, organo direttivo composto da nove componenti (che durano in carica quattro anni, salvo riconferma), dei quali due nominati dal Ministero per i Beni e le attività culturali, uno dalla Regione autonoma della Sardegna, uno dal Sindaco di Cagliari ed i restanti quattro dai soci privati, in assenza dei quali, tuttavia, le relative nomine spettano alla Regione (per 1 componente), al Sindaco di Cagliari (per 1 componente) ed al Consiglio di Amministrazione (per 2 componenti), secondo quanto previsto dall’art. 6 dello statuto.

Al Consiglio di amministrazione compete la nomina (a maggioranza assoluta dei propri componenti) del Sovrintendente, organo cui è affidata la concreta gestione della Fondazione, scelto “tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili” (art. 9 dello statuto).

Nel mese di aprile 2012 la carica di Sovrintendente è rimasta vacante, per cui il 10 maggio 2012 è stata indetta, con procedura d’urgenza, una “Manifestazione di interesse” per l’individuazione del nuovo Sovrintendente (cfr. il verbale della riunione, doc. 2 di parte ricorrente). Tale decisione è stata poi ribadita nella successiva seduta del 21 maggio 2012, ove il Presidente ha dichiarato a verbale che “la nomina del Sovrintendente dovrà far seguito ad una manifestazione d’interesse che sarà bandita a breve e che consentirà, entro un periodo di 20 giorni, di individuare, sentito il parere del Direttore generale del Ministero, la persona che dovrà guidare il Teatro lirico di Cagliari” (cfr. il verbale della seduta del Consiglio di amministrazione, doc. 3 di parte ricorrente).

Pertanto in data 4 giugno 2012 è stata pubblicata sui siti della Fondazione e del Comune di Cagliari un avviso per la “Manifestazione di interesse per l’individuazione del Sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari” e in pari data la Fondazione ha emanato un comunicato stampa per la diffusione della notizia (cfr. docc. 4 e 5 di parte ricorrente); all’esito della selezione sono pervenute alla Fondazione quarantaquattro manifestazioni (fra le quali anche quella della dott.ssa Angela Spocci, odierna ricorrente) e di ciò il Presidente ha dato notizia al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 settembre 2012, all’esito della quale è stato disposto un rinvio per l’esame delle candidature (cfr. il verbale della seduta, doc. 7 prodotto dalla ricorrente).

Vi è stata poi una seduta del Consiglio di Amministrazione in data 1 ottobre 2012 e dal giorno dopo è apparsa sulla stampa la notizia dell’avvenuta nomina della sig.ra Marcella Crivellenti a Sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari (cfr. docc. 9, 10, 14 e 15 di parte ricorrente).

In data 15 ottobre 2012 si è tenuta una nuova riunione del Consiglio di amministrazione e nei giorni successivi sono apparsi sulla stampa altri articoli, dai quali emergeva che quattro componenti del Consiglio avevano in quest’ultima occasione abbandonato l’aula, facendo mancare il numero legale, e che tre di loro (Oscar Serci, Felicetto Contu e Gualtiero Cualbu) sostenevano che nella riunione dell’1 ottobre 2012 la nomina della Crivellenti a Sovrintendente non fosse in realtà avvenuta a maggioranza assoluta (come richiesto dall’art. 9.1. dello statuto della Fondazione: cfr. docc. 16 e 17 di parte ricorrente), mentre il Presidente della Fondazione confermava la regolarità della nomina (docc. 18 e 19 prodotti dalla ricorrente).

In data 16 ottobre 2010 la Direzione generale per lo Spettacolo dal vivo del Ministero per i Beni e le attività culturali ha chiesto al Presidente della Fondazione l’invio urgente degli atti relativi alla procedura di nomina, evidenziando che diversi interessati già avevano chiesto di poter accedere agli stessi atti (doc. 22 di parte ricorrente).

A riscontro il Presidente della Fondazione ha trasmesso al Ministero una nota datata 31 ottobre 2012 (doc. 24 prodotto dalla ricorrente), con la quale comunicava, in sintesi, che:

– all’esito della “Manifestazione di interesse” datata 4 giugno 2012 erano stati depositati presso il Servizio Affari generali del Teatro tutti i curricula pervenuti, compresi quelli acquisiti autonomamente dal Presidente e dai consiglieri al di fuori della sopra citata procedura di avviso, sul presupposto che anche queste “manifestazioni di interesse” fossero ammissibili in virtù del principio del favor partecipationis;

– di conseguenza il Consiglio di amministrazione, nella seduta dell’1 ottobre 2012, aveva valutato e discusso i curricula, infine accogliendo all’unanimità la proposta del Presidente di nominare la sig.ra Crivellenti, senza che nessun consigliere avesse proposto altri nominativi;

-alla successiva seduta del 15 ottobre 2012, finalizzata all’approvazione del verbale della seduta precedente, era venuto meno il numero legale, per cui i verbali dell’1 e 15 ottobre 2012 non erano stati ancora approvati.

La Fondazione ha poi trasmesso al Ministero un altro documento, a firma del Presidente e del Segretario, intitolato “Estratto per riassunto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 1 ottobre 2012 –Deliberazione n. 19/12 avente ad oggetto la nomina Sovrintendente”, nel quale si riporta il contenuto essenziale del verbale della citata seduta e si sostiene che la nomina della Crivellenti sarebbe avvenuta all’unanimità, su proposta del Presidente (cfr. doc. 25 di parte ricorrente).

Con nota 8 novembre 2011 l’ing. Gualtiero Cualbu, componente del Consiglio di amministrazione, “considerata la grave situazione di stallo in cui si trova il teatro”, ha invitato il Presidente del Collegio dei revisori a chiedere, ai sensi dell’art. 7.4 dello statuto, la convocazione con urgenza del Consiglio di amministrazione per “esame e determinazioni relative alle bozze dei verbali del 1 e del 15 ottobre 2012” (cfr. doc. 26 prodotto dalla ricorrente).

In data 12 dicembre 2012 il presidente della Fondazione ha nominato a componente del Consiglio di amministrazione il dott. Corrado Cabras, in sostituzione del Maestro Giorgio Baggiani (cfr. all. 27 e 27 bis di parte ricorrente) e nella stessa giornata il dott. Felicetto Contu si è dimesso dal Consiglio di amministrazione (doc. 30 della ricorrente).

Con nota del 17 dicembre 2012, n. 16522/S, il Ministero per i Beni e le attività culturali ha preso atto della nomina della sig.ra Crivellenti, osservando che “il Presidente ha consegnato in corso di seduta il curriculum dell’incaricata, con domanda presentata seppure al di fuori della procedura avvenuta dal Teatro…tanto in ragione del favor partecipationis” e ritenendo “che la procedura sin qui seguita sia conforme a legge, riservandosi comunque ogni definitiva valutazione allorché avrà potuto esaminare i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione del 1 e 15 ottobre formalmente approvati” (doc. 29 della ricorrente).

Nella stessa data del 17 dicembre 2012 il dott. Oscar Serci si è dimesso dal Consiglio di amministrazione della Fondazione (doc. 31 della ricorrente).

Il giorno 18 dicembre 2012, a seguito di una seduta di mero rinvio in pari data, il Presidente della Fondazione ha convocato con urgenza il Consiglio di amministrazione per il 20 dicembre 2012, inserendo all’ordine del giorno “1. Approvazione verbali sedute precedenti” (cfr. doc. 32 di parete ricorrente). In tale data il Consiglio, sia pure con la partecipazione di soli quattro componenti (Zedda, Arru, Cincotti e Cabras) a causa dell’assenza dei consiglieri Porcelli e Cualbu (mentre i consiglieri Contu e Serci si erano
nel frattempo dimessi), ha approvato i verbali delle sedute dell’1 e 15 ottobre 2012 (cfr. doc. 32 prodotto dalla ricorrente).

Con nota 8 gennaio 2013, prot. n. 403/S, la competente Direzione del Ministero per i Beni e le attività culturali ha rilevato che i verbali delle sedute dell’1 e 15 ottobre 2012 le erano stati inviati senza firma del Presidente e del Segretario della Fondazione; di conseguenza in data 15 gennaio 2013 il Presidente ha trasmesso al Ministero i verbali in versione sottoscritta (docc. 33 e 34 della ricorrente).

Questo, in sintesi, è lo svolgimento procedimentale della vicenda.

Con il ricorso principale, notificato in data 28 gennaio 2013, la dott.ssa Spocci, che aveva presentato la propria candidatura a Sovrintendente a seguito della “manifestazione di interesse” pubblicata dalla Fondazione, chiede l’annullamento delle deliberazioni relative alla nomina della controinteressata, nonché del conseguente contratto stipulato tra la Fondazione e la sig.ra Crivellenti e, ove necessario, del parere espresso dal Ministero per i Beni e le attività culturali in data 17 dicembre 2012, n. 16522.

Il gravame poggia su quattro distinte censure, aventi ad oggetto
“1. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di imparzialità e buon andamento, eccesso di potere per violazione del bando e degli autolimiti deliberato dal Consiglio di amministrazione”.
“2. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di imparzialità e buon andamento, eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione del bando e degli autolimiti deliberato dal Consiglio di amministrazione, contraddittorietà fra provvedimenti”.
“3. Violazione degli artt. 3 e 12 della legge n. 241/1990, mancanza dei requisiti professionali in capo alla sig.ra Crivellenti, eccesso di potere per difetto di motivazione”.
“4. Violazione delle regole generali sulle deliberazioni degli organi collegiali, mancanza della maggioranza qualificata prescritta dall’art. 9.1. dello statuto nella seduta dal Consiglio di amministrazione dell’1 ottobre 2012, mancanza nella seduta del 20 dicembre 2012 anche del quorum di validità prescritto dall’art. 6.1. dello statuto, violazione del principio di imparzialità, dello statuto e incompatibilità per conflitto di interessi (combinato disposto degli artt. 7.1., lett. b, 7.4., 9.3, lett. f, dello statuto e dell’art. 97 della Costituzione)”.

Si è costituita in giudizio la Fondazione Teatro lirico di Cagliari, eccependo l’inammissibilità, la tardività e l’infondatezza nel merito del gravame.

Si è costituito in giudizio, altresì, il Ministero per i Beni e le attività culturali, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque sollecitando la reiezione del ricorso.

È intervenuto ad adiuvandum nel giudizio l’ing. Gualtiero Cualbu.

Dopo aver ricevuto i verbali in versione sottoscritta (vedi supra), la Direzione generale del Ministero per i Beni e le attività culturali, con nota 8 marzo 2013, n. 4500/S.37.04.01.11.2, ha comunicato alla Fondazione di ritenere regolare la procedura seguita, anche con riferimento all’approvazione del verbale dell’1 ottobre 2012 (avvenuta nella seduta del 20 dicembre 2012), sia sotto “l’aspetto del raggiungimento del quorum, strutturale e deliberativo, sia per quanto attiene ai nominativi dei consiglieri approvanti il verbale della riunione dell’1 ottobre”.

Con motivi aggiunti notificati in data 29/30 marzo 2013, la dott.ssa Spocci ha esteso l’impugnativa a quest’ultima nota del Ministero, deducendo censure di “1. Violazione delle regole generali sulle deliberazioni degli organi collegiali, mancanza della maggioranza qualificata prescritta dall’art. 9.1. dello statuto nella seduta dal Consiglio di amministrazione dell’1 ottobre 2012, mancanza nella seduta del 20 dicembre 2012 anche del quorum di validità prescritto dall’art. 6.1. dello statuto, violazione del principio di imparzialità, dello statuto e incompatibilità per conflitto di interessi (combinato disposto degli artt. 7.1., lett. b, 7.4., 9.3, lett. f, dello statuto e dell’art. 97 della Costituzione)” e “2. Violazione ed eccesso di potere per perplessità della decisione, manifesta illogicità e contraddittorietà fra atti”.

È seguito lo scambio di ulteriori memorie difensive, con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.
Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO
In primo luogo va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione attiva proposta dalla difesa della Fondazione, la quale (a pag. 12 della memoria in data 18 febbraio 2013) osserva che “tenuto conto della natura particolare del potere di scelta della Fondazione e del carattere meramente esplorativo ai fini di propria conoscenza della procedura indetta, in relazione alla quale la dott.ssa Spocci ha solo dato la propria disponibilità, valuterà il tribunale se la situazione non sia tale da escludere un qualsiasi interesse legittimo della ricorrente, titolare di un mero interesse di fatto come tale inidoneo a riconoscerle una legittimazione alla presente impugnazione”.

L’eccezione non merita di essere condivisa, in quanto -come meglio si illustrerà in relazione ai primi due motivi di ricorso- la procedura utilizzata non era priva di portata vincolante per la Fondazione, tenuto conto della disciplina normativa di riferimento (che richiede in capo ai candidati alla carica di Sovrintendente precisi requisiti soggettivi) e soprattutto della forma e del contenuto dello stesso bando di “Manifestazione di disponibilità”, con il quale la resistente aveva delineato con precisione i requisiti soggettivi e procedimentali richiesta ai futuri candidati; di conseguenza la ricorrente, avendo regolarmente partecipato alla procedura selettiva, vanta una posizione di interesse legittimo che ora le consente di invocare il rispetto delle norme e dei principi giuridici che ne disciplinano lo svolgimento.

La difesa della Fondazione eccepisce, altresì, la tardività del gravame introduttivo, notificato in data 28 gennaio 2013, facendo leva sul fatto che la ricorrente ha riferito nei propri atti processuali di aver presentato istanza di accesso ai documenti dopo aver appreso della nomina della sig.ra Crivellenti da notizie apparse sulla stampa già dal 2 ottobre 2012, per cui il ricorso sarebbe stato notificato circa quattro mesi dopo la conoscenza dell’atto lesivo, quindi tardivamente.

Anche questa eccezione è priva di pregio.
In primo luogo perché, in termini generali, un dato materiale può essere utilizzato come “presunzione di conoscenza” solo laddove connotato da sufficiente oggettività e certezza (come accade, ad esempio, in relazione all’avanzato grado di avanzamento delle opere edilizie, che può essere utilizzato per provare la conoscenza del permesso di costruire), mentre gli articoli di stampa, per definizione, non possiedono tali requisiti.

In secondo luogo perché, nello specifico caso in esame, gli articoli apparsi sulla stampa dopo la seduta dell’1 ottobre 2013 sono stati, a ben vedere, di contenuto ondivago, anche in relazione alla reale esistenza ed efficacia della nomina a Sovrintendente della sig.ra Crivellenti: è sufficiente uno sguardo agli articoli, tra gli altri, del 16 ottobre 2013 (intitolato “Regione contrasti sul lirico. Crivellenti: Cappellacci e Milia contro la nomina: cfr. doc. 16 di parte ricorrente) e del 17 ottobre 2013 (intitolato “Quella nomina deve essere revocata”, cfr. doc. 17 di parte ricorrente), per rendersi conto che neppure la stampa aveva dato per scontato che la controinteressata avrebbe poi effettivamente svolto le funzioni di Sovrintendente, il che esclude che la ricorrente possa aver acquisito per questa via una conoscenza effettiva e sicura degli atti lesivi.

In terzo luogo perché è pacifico in causa -avendolo affermato parte ricorrente, senza ricevere smentita e perché ciò emerge dal contenuto della documentazione prodotta in giudizio- che i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione dell’1 ottobre 2012 e del 15 ottobre 2012 (cioè gli atti che materialmente “contengono” la nomina della sig.ra Crivellenti) sono rimasti per lungo tempo non pubblicati, tanto che il ricorrente ne ha ricevuto copia solo in data 28 dicembre 2012 (cfr. pag. 7 del ricorso), per cui le precedenti notizie di stampa si ponevano alla stregua di mere “indiscrezioni”. Tanto è vero che i verbali di nomina della sig.ra  Crivellenti sono rimasti per diverso tempo (oltre che riservati) persino privi di sottoscrizione del Presidente e del Segretario della Fondazione e così deve presumersi fossero ancora l’8 gennaio 2013, quando il Ministero, con nota 8 gennaio 2013, prot. n. 403/S, ne ha sollecitato l’invio in versione sottoscritta (cfr. la parte in narrativa), per cui sarebbe paradossale anteporre il dies a quo del termine di impugnazione rispetto alla data in cui gli atti lesivi hanno acquisito materiale esistenza come tali, in virtù della sottoscrizione dei relativi verbali.

Ancora si osserva che la seduta del 15 ottobre 2012 è stata rinviata per mancanza del numero legale e quindi il verbale di nomina della controinteressata è stato approvato solo nella seduta del 20 dicembre 2012 (cfr. la parte in narrativa), per cui è solo da questa data che l’atto lesivo ha prodotto effetti, per cui il termine per la presentazione del ricorso deve necessariamente individuarsi in una data successiva. Le esaminate eccezioni rito devono essere, quindi, respinte.

Infine si osserva, ancora in via preliminare, che il ricorso principale va dichiarato inammissibile limitatamente:
– alla nota del Ministero per i Beni e le attività culturali n. 16522/2012, trattandosi di un semplice parere (neppure obbligatorio) di carattere endoprocedimentale, privo di autonoma portata lesiva;
– al contratto stipulato dalla Fondazione con la sig.ra Crivellenti a seguito della sua nomina, poiché tale aspetto della controversia involge diritti soggettivi e la sua cognizione appartiene al giudice ordinario (cfr. Cassazione Sezioni unite, 19 dicembre 2011, n. 27277 e Consiglio di Stato, 28 febbraio 2013, n. 1222).

Ciò posto si passa al del merito della domanda di annullamento degli atti di nomina della controinteressata.

1. Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, la ricorrente deduce eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e degli “autolimiti” che la Fondazione si era data, nonché disparità di trattamento tra i partecipanti alla procedura.

Tali doglianze colgono nel segno.
Già si è evidenziato che il Consiglio di amministrazione, cui compete la nomina del Sovrintendente in base all’art. 9.1. dello statuto della Fondazione, aveva stabilito di procedervi previa pubblica sezione, denominata “Manifestazione di interesse”, la cui indizione è stata decisa all’unanimità, su proposta del Presidente, nelle riunioni del 11 e 25 maggio 2012 (cfr. docc. 2 e 3 di parte resistente).

A ciò ha fatto seguito la pubblicazione del bando, avvenuta in data 4 dicembre 2012 sui siti della Fondazione e del Comune di Cagliari, nel quale si è previsto espressamente che “Le domande dovranno pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano presentate all’Ufficio protocollo della Fondazione tassativamente entro e non oltre le ore 12 di venerdì 22 giugno 2012 e dovranno essere indirizzate al Presidente della Fondazione Teatro lirico di Cagliari, via S. Alenixedda s.n.c. – 09128 Cagliari. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per il ruolo di Sovrintendente della Fondazione Teatro lirico di Cagliari”. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum, debitamente firmato, e copia del documento di identità in corso di validità….La Fondazione Teatro lirico di Cagliari si riserva motivatamente di revocare o annullare il presente avviso di manifestazione e di non conferire l’incarico senza incorrere in responsabilità, neanche ex art. 1337 c.c….I dati si configurano come obbligatori poiché la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla procedura” (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).

Il tenore degli atti dianzi richiamati dimostra che la Fondazione aveva inteso “autovincolarsi”, ponendo in essere un meccanismo di selezione “procedimentalizzato” sotto il profilo della forma delle candidature (da spedire con raccomandata ovvero da consegnare all’Ufficio protocollo), dei termini per la presentazione delle stesse (entro le ore 12 del giorno 22 giugno 2012) e del contenuto delle domande (che dovevano necessariamente essere accompagnate dal curriculum sottoscritto dal candidato, unitamente a copia del documento di identità).

Che tali adempimenti fossero vincolanti lo confermano, in particolare, due precisazioni contenute nel bando:
– quella secondo cui “I dati si configurano come obbligatori poiché la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla procedura” e quella secondo cui “La Fondazione Teatro lirico di Cagliari si riserva motivatamente di revocare o annullare il presente avviso di manifestazione e di non conferire l’incarico senza incorrere in responsabilità, neanche ex art. 1337 c.c”; quest’ultimo rilievo, in particolare, dimostra che la Fondazione, per poter legittimamente sottrarsi agli impegni assunti con la pubblicazione del bando, avrebbe potuto soltanto procedere ad una revoca “motivata” della procedura, in omaggio a principi consolidati che regolano l’azione amministrativa, non certo “disapplicare di fatto” le regole cui si era autovincolata.

Dopo aver assunto degli impegni così precisi la Fondazione li ha però completamente disattesi, nominando Sovrintendente una candidata che neppure aveva avanzato la propria “manifestazione di interesse” nelle forme richieste dal bando.

In particolare, la controinteressata:
– non aveva inviato la domanda ed il proprio curriculum in busta chiusa firmata e recante la manifestazione di interesse (né li aveva trasmessi con raccomandata ovvero li aveva depositati all’Ufficio protocollo della Fondazione), avendoli, piuttosto, consegnati direttamente al Presidente, con modalità imprecisate (e comunque del tutto informali), in ogni caso privi della sottoscrizione e della manifestazione di interesse: tali circostanze, neppure contestate dalla difesa della Fondazione, si ricavano dall’esame del curriculum della Crivellenti (doc. 8 di parte ricorrente), privo di sottoscrizione e manifestazione di interesse e recante in prima pagina (in alto a sinistra) una scritta vergata a mano e sottoscritta dal Segretario della Fondazione, del seguente tenore: “Consegnato ai consiglieri dal Presidente nella seduta dell’1 ottobre 2012”; nonché dal verbale della riunione del
Consiglio di amministrazione dell’1 ottobre 2012 (doc. 3 prodotto dall’interveniente, pag. 2), ove si dà atto che il Presidente aveva proprio in quell’occasione mostrato ai consiglieri il curriculum della controinteressata,precisando che la sua domanda era stata “presentata…al di fuori della procedura avviata dal Teatro lirico”;

– non aveva rispettato il termine del 22 giugno 2012, fissato dal bando per la presentazione delle candidature, essendo pacifico in causa -per averlo affermato, senza incontrare smentita, sia il ricorrente che l’interveniente che la domanda ed il curriculum della sig.ra Crivellenti sono stati consegnati al Presidente della Fondazione ben oltre quella data, presumibilmente l’1 ottobre 2012, cioè lo stesso giorno in cui il Presidente ha portato a conoscenza dei consiglieri di amministrazione la candidatura della controinteressata (vedi supra).

Sono state così disattese tutte le prescrizioni dettate dal bando “a pena di esclusione” e ciò inevitabilmente vizia la nomina a Sovrintendente della sig.ra Crivellenti.

La difesa della resistente contrappone a queste macroscopiche cause di illegittimità le seguenti argomentazioni:
– la nomina del Sovrintendente sarebbe rimessa ad una scelta autonoma del Consiglio di amministrazione, tanto è vero che nell’avviso di selezione era stato precisato che: “i potenziali candidati saranno inseriti in una long list senza alcuna graduatoria, avente mero scopo esplorativo”, per cui la selezione sarebbe stata indetta nell’esclusivo interesse della Fondazione”, senza alcuna forma di affidamento per i partecipanti, tranne la garanzia che i loro curricula (a differenza di quelli pervenuti aliunde) sarebbero statipresi in considerazione;

– il Consiglio, in altre parole, anche dopo avere pubblicato il bando, avrebbe mantenuto intatta la propria amplissima discrezionalità, sostanzialmente svincolata dagli esiti della selezione, e questo si spiegherebbe in relazione alle funzioni gestionali (simili a quelle di un amministratore delegato) che la legge e lo statuto attribuiscono al Sovrintendente, che per questo dovrebbe
necessariamente godere di una “fiducia incondizionata” da parte dell’organo consiliare;

– la scelta del Presidente di proporre la “candidatura esterna” della sig.ra Crivellenti, oltre a essere giustificata dalla funzione “meramente esplorativa” della selezione e ad essere conforme al principio del favor partecipationis, non avrebbe inciso sulla correttezza della scelta, in quanto gli altri curricula (pervenuti all’esito della selezione) erano stati portati a conoscenza del Consiglio nella seduta del 21 settembre 2012, mentre la decisione finale è stata assunta nella seduta dell’1 ottobre 2012, il che
avrebbe consentito a tutti i consiglieri una valutazione ponderata;

– infine la scelta della sig.ra Crivellenti sarebbe stata adottata all’unanimità ed in assenza di proposte alternative, come si ricaverebbe dal verbale della seduta del Consiglio di amministrazione in data 1 ottobre 2012, nonché dalla nota 17 dicembre 2012, n. 16522/5.37.04.04.12.1 con cui il Ministero per i Beni e le attività culturali “ha preso atto che la nomina è stata deliberata all’unanimità ed alla presenza di due componenti del Collegio dei revisori”.

Nessuna di queste argomentazioni può essere condivisa.
La rilevata illegittimità della procedura di nomina trova conferma, prima di tutto, nel particolare ruolo istituzionale attribuito dal legislatore agli “enti operanti nel settore musicale” (come testualmente li definisce l’art. 2 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367), categoria cui appartiene la Fondazione Teatro lirico di Cagliari, che in base alla citata riforma del 1996 ha ereditato gran parte delle funzioni pubblicistiche in precedenza attribuite ai soppressi “enti lirici”, come si evince dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 367/1996, secondo cui “Le fondazioni (subentrate agli enti lirici: n.d.r.) conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all’ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell’ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all’ente originario”.

Inoltre le fondazioni sono chiamate ad esercitare tali prerogative al fine di perseguire “la diffusione dell’arte musicale, realizzando in Italia e all’estero spettacoli lirici, di balletto concerti o comunque spettacoli musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l’educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare
riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda e valorizza il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale” (art. 2 dello Statuto).

Quindi la Fondazione resistente cura interessi di rango sostanzialmente pubblicistico, come già rilevato da questa Sezione con la sentenza 23 maggio 2008, n. 1051 (cui si fa rinvio); i principi espressi nella decisione sono stati poi autorevolmente confermati da una recente sentenza della Corte costituzionale (21 aprile 12011, n. 153), ove si legge che “La dimensione unitaria dell’interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della “missione” di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dall’art. 117, comma 2, lett. g), cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l’impianto organizzativo, nonché dall’art. 117, comma 2, lett. l), cost., essendo le dette fondazioni munite di personalità giuridica di diritto privato, pur svolgendo funzioni di sicuro rilevo pubblicistico, e risultando quindi coinvolta anche la competenza statale in materia di ordinamento civile (sentt. n.59 del 2000,
307 del 2004, 51, 270, 405 del 2005, 133, 142 del 2008)”.

Da tutto ciò derivano conseguenze rilevanti ai fini della presente controversia, giacché -se la Fondazione è un ente (formalmente privatistico, ma) in buona parte assoggettato ad un regime “di stampo pubblicistico”- gioco forza anche gli atti che incidono sull’organizzazione ed il funzionamento dei suoi organi devono essere ricondotti ai principi propri del diritto amministrativo, tra cui i fondamentali canoni di imparzialità e trasparenza, con il corollario, fra l’altro, dell’obbligo di motivazione esaustiva e logica (cfr., anche su questo aspetto, T.A.R., Sardegna, Sez. II, n. 1051/2008).

Ciò premesso, e tornando così alle peculiarità della vicenda in esame, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, chiamato ad esprimere una valutazione discrezionale in ordine alla nomina del nuovo Sovrintendente, ha fatto precedere la relativa scelta dalla pubblicazione di un bando pubblico per la manifestazione delle disponibilità, con il quale ha disciplinato la forma, il contenuto ed i termini di presentazione delle candidature, precisando che le modalità indicate dal bando erano previste a pena di esclusione: in tal modo la resistente si è espressamente ed univocamente “autovincolata” al rispetto delle regole del bando.

Sulla rilevanza giuridica dei cd. “autovincoli” -anche nei settori connotati da notevole discrezionalità amministrativa- non è necessario soffermarsi più di tanto, trattandosi di un principio ormai assolutamente consolidato (oltre che condiviso dal Collegio) dalla costante elaborazione giurisprudenziale (si richiamano, ex multis, le seguenti pronunce del Consiglio di Stato: Sez. II, 20 gennaio 2012, n. 5659, Sez. III, 12 maggio 2011, n. 2841, nonché Sez. II, 12 ottobre 2010, n. 7429, con cui -occupandosi proprio di una selezione di personale oggettivamente connotata da ampia discrezionalità- il Consiglio ha precisato che la stessa non esime l’amministrazione dal dovere di motivare compiutamente le proprie scelte e, soprattutto, di rispettare puntualmente tutti i criteri predeterminati a monte, in chiave di auto vincolo). Un principio, questo, che si fonda sui canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione e che affonda le proprie radici in elementari esigenze di “civiltà giuridica”, in quanto la predisposizione a monte di criteri di selezione ingenera nei potenziali interessati un concreto affidamento, che l’Amministrazione non può poi disattendere a proprio piacimento.

Già questo smentisce l’assunto difensivo di parte resistente, secondo cui la “Manifestazione di interesse” indetta dalla Fondazione avrebbe rappresentato solo uno dei possibili “binari selettivi”, cui sarebbe stato possibile affiancare una “ricerca diretta” di altri candidati mediante l’iniziativa personale del Presidente.

È questa, infatti, una tesi artificiosa, frontalmente contraddetta -oltre che dal tenore testuale del bando di selezione, come detto chiarissimo nel prevedere l’esclusione di coloro che non l’avessero rispettato- dai richiamati principi in materia di valore dell’autovincolo: se, tale era infatti, il bando di selezione -e ciò non è contestabile, vista la sua funzione ed il suo tenore testuale- postulare l’esistenza di un “canale alternativo” di candidatura significa porre di fatto nel nulla il bando stesso e quindi l’autovincolo.

In sostanza la fondatezza delle esaminate censure discende “in automatico” dalla natura stessa dell’attività posta in essere: se tale attività era di “natura amministrativa -come in effetti era, in virtù di quanto si è osservato in merito alle funzioni ed al regime giuridico della Fondazione- alla stessa si applicano i principi fondamentali del diritto amministrativo, tra cui quello di trasparenza ed imparzialità, con l’elementare corollario dell’obbligo di rispetto degli “autovincoli”.

Non va poi trascurato il fatto che l’aver ammesso alla procedura una candidata che non aveva rispettato le modalità e le tempistiche imposte dal bando ha inevitabilmente comportato la violazione di altri due importanti corollari del canone di trasparenza-imparzialità, cioè i principi di non contraddittorietà e parità di trattamento.

Emerge, infatti, dalle stesse argomentazioni difensive della Fondazione (oltre che dal tenore dei verbali depositati in giudizio) che il Presidente, nella seduta del 21 settembre 2012, dopo aver riferito che i curricula pervenuti erano stati depositati presso gli uffici dell’Ente, aveva rinviato la scelta del Sovrintendente alla seduta dell’1 ottobre 2012, in modo che gli stessi curricula potessero essere adeguatamente valutati da tutti i consiglieri: evidentemente il Presidente era conscio che la scelta del Sovrintendente
dovesse avvenire a seguito di un’attenta ponderazione dei titoli professionali posseduti dai candidati.

Non di meno, nella successiva seduta dell’1 ottobre 2012, lo stesso Presidente -dopo aver definito “meramente esplorativa” la precedente selezione pubblica- ha portato per la prima volta all’attenzione degli astanti il curriculum della sig.ra Crivellenti, presentato in via informale e oltre la scadenza dei termini previsti dal bando, e il Consiglio ha deliberato nella stessa seduta la nomina della controinteressata.

In tal modo l’organo amministrativo ha immotivatamente violato -senza nemmeno revocarla formalmente- la procedura di selezione che aveva esso stesso approvato, ha smentito il metodo di analisi stabilito nella precedente seduta del 21 settembre 2012 (quello, cioè, di consentire un’effettiva e ponderata analisi dei curricula) e ha gravemente alterato la par condicio fra i candidati, dando ingresso ad una candidatura proposta al di fuori delle regole del bando.

Pertanto le prime due censure meritano accoglimento.

3. Con il terzo motivo la ricorrente assume che gli atti impugnati sarebbero sprovvisti di idonea motivazione, tanto in ordine alla decisione di ammettere la controinteressata alla procedura di selezione, quanto in ordine alla scelta di nominarla.
La censura coglie nel segno, ma prima di esaminarne i profili giuridici è opportuno riportare testualmente il contenuto del verbale della seduta del Consiglio in data 1 ottobre 2013 (doc. 3 prodotto dall’interveniente), durante la quale è stata adottata la decisione di nominare la sig.ra Crivellenti.

Si legge nel verbale che il Presidente -dopo aver precisato che la “manifestazione di interesse era stata indetta a scopo meramente esplorativo e quindi non vincolante per il Teatro”– osserva che “valutate le richieste pervenute, ha ritenuto di poter prendere in considerazione la domanda presentata dalla sig.ra Marcella Crivellenti… Trattasi di persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto in termini di competenza ed esperienza, che gode della sua fiducia, per la quale garantisce personalmente l’affidabilità e che risulta in grado di assicurare una specifica coerenza rispetto agli indirizzi programmatici e gestionali che il Consiglio di Amministrazione si è dato al fine di migliorare e sviluppare l’attività della Fondazione e del Teatro.

Fa presente, tra l’altro, di aver condiviso anche con il Ministero le caratteristiche del profilo più adeguato per svolgere il ruolo di Sovrintendente… Si apre una lunga discussione che coinvolge la totalità dei consiglieri presenti… L’avv. Arru manifesta il proprio consenso alla nomina in quanto a suo parere esistono i requisiti previsti dallo statuto essendovi tutti gli estremi professionali, almeno dal punto di vista formale.

Il dr. Contu, pur esprimendo le proprie riserve e perplessità osserva che per una scelta così delicata e importante il Consiglio non possa fare a meno delle proposte formulate dal presidente, poiché ritiene che lo stesso abbia nelle sue determinazioni la conoscenza e le implicanze della nomina. Il dr. Porcelli rappresenta che il Consiglio si trova ad affrontare una questione di
vitale importanza, stante la situazione particolarmente delicata in cui si sta vivendo, derivante dalla totale assenza di regole…Dichiara di votare favorevolmente sul nome proposto dal Presidente purché vi sia l’unanimità.

Il dr. Cincotti esprime voto favorevole alla proposta del Presidente, sostenendo che il curriculum su tale materia pesa relativamente, mentre l’aspetto fiduciario e professionale è più rilevante rispetto ai requisiti minimi comunque posseduti dalla sig.ra Crivellenti. Aggiunge che sarebbe indispensabile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia inerente
l’aspetto fiduciario. Il dr. Serci ritiene che la proposta, fatta responsabilmente dal Presidente, non possa che essere votata dal Consiglio, poiché una eventuale bocciatura sarebbe un atto di sfiducia che porterebbe a logiche conseguenze negative. Condivide quanto espresso dai colleghi Contu e Porcelli, auspicando che si raggiunga una votazione unanime.

L’ing. Cualbu provvede a consegnare al segretario la propria dichiarazione di voto che integralmente, di seguito, si riporta:
Il Consigliere Gualtiero Cualbu esprime totale dissenso per il nominativo indicato dal Presidente, giudicandolo inadeguato al ruolo e privo dei più importanti requisiti indicati dallo Statuto e prende atto di quanto dichiarato dal Presidente che “trattasi di persona di sua fiducia, di cui lui garantisce la competenza e la capacità per ricoprire il ruolo di Sovrintendente e di avere avuto conferma che la scelta è condivisa dallo stesso Ministero.

Il consigliere Cualbu sottolinea, ancora una volta, il dissenso e chiede perché non si siano prese in considerazione le candidature della manifestazione di interesse cui la candidata prescelta non ha neanche partecipato e il cui curriculm è stato consegnato in C.D.A. solo oggi. L’ing. Cualbu, dopo una lunghissima insistenza del Sindaco e di alcuni consiglieri che chiedono un voto
all’unanimità, conferma il suo voto favorevole a condizione che emerga il suo pieno dissenso unitamente a quello di altri consiglieri, voto che vuole esprimere solo un atto di fiducia al Presidente e vuole evitare un probabile commissariamento del teatro, ma ribadendo ancora una volta che la completa responsabilità ricade esclusivamente sul presidente.
La dott.Cabras, a nome del Collegio dei revisori, invita il Collegio ad assumere una decisione ben motivata, che non lasci dubbi su una eventuale illogicità del provvedimento. Su tale aspetto il presidente fa presente che il provvedimento sarà inviato al Ministero per un parere sulla rispondenza ai requisiti previsti dalla legge.

Dopo ulteriore breve discussione il Consiglio di Amministrazione, ferme restando le perplessità di alcuni consiglieri  emerse in sede di discussione, all’unanimità delibera di esprimere la propria fiducia al presidente, considerato che lo stesso ha proposto il nominativo della sig.ra Marcella Crivellenti alla carica di Sovrintendente, dichiarando che trattasi di persona di sua fiducia, garantendo che la stessa possiede la competenza e la capacità di ricoprire il ruolo di Sovrintendente ed assumendosi la piena responsabilità di tale scelta.

Il Presidente ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatagli, confermando la piena responsabilità della scelta, pur nella consapevolezza delle difficoltà derivanti dalle perplessità emerse da alcuni membri del Consiglio di amministrazione. Alle ore 19,00 la seduta è tolta”.

Il tenore della verbalizzazione -peraltro essa stessa contestata (come meglio si vedrà esaminando il quarto motivo di ricorso), ma costituente l’unica “fonte motivazionale” dell’impugnata nomina- dimostra che le scelte della Fondazione sono state adottate del tutto al di fuori del percorso logicogiuridico previsto dall’art. 9 dello statuto (sostanzialmente conforme all’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 367/1996), il quale prevede che il Sovrintendente è “nominato dal Consiglio di Amministrazione…” (art. 9.1. dello statuto)
“…tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili” (art. 9.2. dello statuto) e, in tal modo, delinea un rapporto tra il Consiglio di amministrazione nel suo complesso ed il nominato fondato su di una fiducia -non già di carattere “personale”, bensì- “anche tecnica”, ricollegabile cioè alla “specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili”, come del resto è perfettamente comprensibile ove si tenga conto delle numerose funzioni, anche di natura tecnico-amministrativa (tenuta delle scritture
contabili, predisposizione del bilancio, etc.), che l’art. 9.3. assegna al Sovrintendente.

Nel caso di specie non è dato riscontrare nulla di tutto questo.
In primo luogo dal verbale non emerge alcuna concreta valutazione in ordine alla “specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili”, posto che il Presidente ha fondato la proposta di nomina della Crivellenti sul fatto “che trattasi di persona di sua fiducia”, limitandosi ad aggiungere che la candidata “possiede la competenza e la capacità di ricoprire il ruolo di Sovrintendente” e che la stessa “risulta in grado di assicurare una specifica coerenza rispetto agli indirizzi programmatici e gestionali che il Consiglio di Amministrazione si è dato al fine di migliorare e sviluppare l’attività della
Fondazione e del Teatro”.

Allo stesso modo nessuno dei consiglieri ha fatto riferimento a concreti elementi del curriculum e della vita professionale della candidata in grado di supportare concretamente le ragioni della scelta; per contro il dott. Cincotti ha precisato “che il curriculum su tale materia pesa relativamente, mentre l’aspetto fiduciario e professionale è più rilevante”, l’avv. Arru si è limitato a ritenere sussistenti “tutti gli estremi professionali, almeno dal punto di vista formale”, mentre i consiglieri Contu, Porcelli e Cualbu
hanno dichiarato di approvare la proposta del Presidente per evitare una situazione di stallo all’interno della Fondazione, con il consigliere Cualbu che ha addirittura precisato di ritenere “il nominativo….inadeguato al ruolo e privo dei più importanti requisiti indicati dallo Statuto”.

E non è tutto.
Il tenore delle dichiarazioni di voto dei consiglieri Contu, Porcelli e Cualbu (soprattutto di quest’ultimo) è tale da evidenziare una sostanziale sfiducia nei confronti della candidata proposta, tanto che il consigliere Cualbu ha addirittura condizionato il proprio voto favorevole al fatto che “emerga il suo pieno dissenso unitamente a quello di altri consiglieri, voto che vuole esprimere solo un atto di fiducia al Presidente e vuole evitare un probabile commissariamento del teatro, ma ribadendo ancora una volta che la completa responsabilità ricade esclusivamente sul presidente” e quest’ultimo, a chiusura della seduta, si è in effetti assunto “la piena responsabilità di tale scelta”.

Con ciò non si vuole ovviamente mettere in dubbio l’efficacia formale della deliberazione, che almeno per quanto si legge nel verbale si è chiusa con la nomina all’unanimità della Crivellenti (anche se questa stessa conclusione è contestata: vedi infra), ma solo rimarcarne ulteriormente il deficit motivazionale: in sostanza il Consiglio ha trasformato quella della controinteressata in una sorta di “nomina del Presidente”, legata a motivi di opportunità politico-amministrativa, tanto è vero che lo stesso Presidente si è infine assunto per intero la responsabilità della scelta, dichiarandosi espressamente consapevole delle perplessità espresse da tre consiglieri sui sette partecipanti al voto.

Si è, quindi, lontanissimi dal modello decisionale delineato dalle disposizioni statutarie cui si è fatto riferimento, in virtù del quale la scelta del Sovrintendente dovrebbe trovare fondamento in un trasparente rapporto di “fiducia tecnica” tra il nominato e la maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione, chiamato ad illustrare in sede di motivazione i concreti profili curricolari e professionali sui quali la scelta trova fondamento.

Quanto sin qui sostenuto trova conferma in un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, che tende a ricondurre anche gli atti connotati da ampia discrezionalità alle regole generali dell’attività amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio Stato, Sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1783 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 marzo 2005, n. 810, ove si legge che il giudice amministrativo esercita un sindacato sugli atti di alta amministrazione, tipicamente connotati da notevole discrezionalità, in ordine alla compatibilità della scelta adottata dall’organo di alta amministrazione “con il corretto esercizio del potere discrezionale in riferimento ai canoni della ragionevolezza, coerenza e adeguatezza che sono alla base di qualsiasi attività amministrativa, anche se qualificata di alta amministrazione”).

A questo riguardo è opportuno fare riferimento al caso richiamato dalla difesa della Fondazione (cfr. pag. 2 della memoria difensiva del 18 febbraio 2013, alla nota 2), avente ad oggetto la nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Cagliari. In quella circostanza la prima Sezione del T.A.R. Sardegna, con sentenza 24 maggio 2012, n. 520, aveva respinto il ricorso proposto da un
controinteressato avverso la nomina del nuovo Presidente, osservando che “se la nomina è caratterizzata da un’amplissima discrezionalità e presenta i caratteri della fiduciarietà, il controllo giurisdizionale non può che limitarsi alla verifica della sussistenza del requisito richiesto”.

Ma, nonostante questo esito iniziale, proprio la vicenda richiamata conferma (invece che smentirla) l’esattezza dell’impostazione sin qui sostenuta, per tre ordini di ragioni:

– perché nel caso esaminato dalla richiamata sentenza n. 520/2012 di questo Tribunale la nomina aveva ad oggetto un incarico per il quale “non è richiesto uno specifico titolo di studio, né uno specifico percorso professionale” (così testualmente si legge nella sentenza), mentre nel caso ora in esame il Sovrintendente della Fondazione Teatro lirico di Cagliari deve -per legge e per statuto- essere in possesso di “specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili” (vedi supra);

– perché nel caso esaminato dalla stessa sentenza n. 520/2012 di questo Tribunale risultava essere stato “rispettato il procedimento con il quale si deve arrivare all’atto di nomina del Presidente, nel verificare che il soggetto scelto sia dotato del requisito della massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale” (così
testualmente si legge nella sentenza), mentre nel caso che ora ci occupa il procedimento previsto per la nomina è stato sotto vari aspetti disatteso e non vi è stata alcuna concreta verifica, e correlata motivazione, in ordine al possesso dei requisiti professionali richiesti per la nomina (vedi supra);

– perché, soprattutto, la sentenza n. 520/2012 di questo Tribunale è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza della IV Sezione, 25 luglio 2013, n. 8214, con la quale il Giudice di appello, pur riconoscendo la natura fiduciaria e di alta amministrazione dell’incarico di Presidente dell’Autorità portuale, ha evidenziato che l’atto di nomina è “pur sempre assistito dalle garanzie generali e dai limiti propri degli atti amministrativi, essendo pur sempre volto alla cura e al perseguimento degli interessi pubblici”, per cui
la “fiduciarietà della nomina non può…essere ancorata a criteri personali”, giacché “le conoscenze di carattere tecnico sono…una condizione assolutamente necessaria”.

Questa stessa impostazione deve a maggior ragione applicarsi nel caso ora a giudizio, che riguarda un incarico -fiduciario sì, ma- allo stesso tempo connotato da requisiti tecnico-professionali piuttosto stringenti, nonché  pienamente giustificati dalle funzioni tecnico-amministrative affidate al Sovrintendente della Fondazione dall’art. 9 dello statuto.
Pertanto anche l’esaminata censura merita accoglimento.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce diverse doglianze, interamente riconducibili ai meccanismi formali che regolano le riunioni del Consiglio di amministrazione della Fondazione, nonché alla verbalizzazione delle stesse. Il Collegio ritiene che tali censure siano da considerare assorbite dalla piena fondatezza dei primi tre motivi già esaminati, che comporta comunque l’accoglimento del ricorso. Difatti tali doglianze, come si è visto pienamente condivise dal Collegio, sono di contenuto spiccatamente sostanziale, a differenza di quelle ora in esame, che riguardano le regole formali sul funzionamento e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di amministrazione e almeno in parte presuppongono un “incidente di falso” che la ricorrente non ha concretamente proposto (quanto meno nei termini prescritti dall’art. 77, comma 1, del codice del processo amministrativo) e che sarebbe comunque da escludere in virtù del secondo comma dello stesso art. 77, a mente del quale “qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia”.

Per quanto premesso il ricorso principale merita parziale accoglimento, con il conseguente annullamento degli impugnati verbali del Consiglio di amministrazione 1 ottobre 2012, 15 ottobre 2012 e 20 dicembre 2012, nella parte in cui hanno ad oggetto la nomina a Sovrintendente della sig.ra Crivellenti.

Viceversa devono dichiararsi inammissibili i motivi aggiunti depositati in data 10 aprile 2013 – aventi ad oggetto la nota del Ministero dei Beni culturali 8 marzo 2013, n. 4500/S.37.04.01.11.2 e l’allegato parere dell’Ufficio legale del Ministero- trattandosi di atti privi di portata lesiva, posto che la nomina del Sovrintendente rientra nell’esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla i verbali del Consiglio di amministrazione in data 1 ottobre 2012, 15 ottobre 2012 e 20 dicembre 2012, nei limiti in cui hanno ad oggetto la nomina della sig.ra Marcella Crivellenti a Sovrintendente della Fondazione Teatro lirico di Cagliari.

Dichiara inammissibili i motivi aggiunti, nonché le domande di annullamento della nota del Ministero per i Beni e le attività culturali n. 16522/2012 e del contratto stipulato dalla Fondazione Teatro lirico con la controinteressata, contenute nel ricorso principale.

Condanna la Fondazione Teatro lirico di Cagliari al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente e dell’interveniente, che liquida rispettivamente in € 4000,00 (quattromila/00) ed € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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78 Comments

  1. muttly says:

    Caro Massimo, più parli e più ti fai del male! http://www.democraziaoggi.it/?p=3160

  2. Que Se Vayan Todos says:

    Nella pagina FB di Zedda, lo zelante staff del sindachetto continua imperterrito a cancellare qualsiasi post che faccia riferimento alla vicenda Crivellenti. Una censura degna dell’Iran di Khamenei, ma si capisce che rosichino. Presto il sindachetto passerà dal teatro alla televisione. Precisamente sarà protagonista di “Un giorno in Pretura” nella scomoda veste di imputato per abuso d’ufficio. Perché, dopo che i fatti sono stati portati così inequivocabilmente nella loro cruda realtà dal Tar, ripuliti da mesi e mesi di disinformazione fatta ovunque dai pretoriani del Zedda, non di rado coi metodi squallidi dei troll e sparando cazzate memorabili ai limiti dell’abuso della credulità popolare, per archiviare il procedimento penale a suo carico bisognerebbe farlo passare per incapace di intendere e volere al momento dei fatti. Per il momento, ricordiamoci che questa epocale figura di merda ha avuto risonanza nazionale e internazionale, dato che sebbene non tutti abbiano fatto ricorso, i mancati ricorrenti, tra cui nomi molto illustri degli ambienti lirico-sinfonici, non erano meno incazzati della Spocci e di Meli, per non parlare di Baggiani oggetto di mobbing da manuale. No Zedda, non te la caverai così facilmente, grazie ai silenzi tattici e ipocriti del Pdmenoelle che su questa vicenda ha solo abbaiato alla luna rivelandosi pavido, se non complice. Esiste ancora una società civile che comprende il valore della cultura e di chi ci lavora e il rispetto ad essi dovuti, e se la cosiddetta sinistra ha perso la capacità di rappresentarne le istanze, pensando solo al potere e alle carriere, si rivolgerà ad altri. MoVimento 5 Stelle (come preferirei)? Michela Murgia? Altre aggregazioni meno visibili o neppure nate ma che potranno dare una risposta? Staremo a vedere. Quel che è certo è che questa squallida vicenda costituisce, insieme a tanto altro, una pietra tombale definitiva sulla votabilità e sulla credibilità di questa “sinistra” che, come bene ha detto Piero Sansonetti, “è di destra”.

  3. Carlo Murtas says:

    Al di là dei profili formali e sostanziali di illegittimità del provvedimento accertati dal T.A.R., che in ogni caso chiariscono i termini della vicenda in tutta la sua gravità, la nomina della Crivellenti ha costituito il più feroce atto di lottizzazione politica del Sindaco Zedda, avallato dal suo partito e dalla complice inerzia del PD cittadino.
    Speriamo, come auspica Andrea Pubusa nelle sue riflessioni all’Unione Sarda, che Zedda prenda atto dell’errore commesso, attenuandone, per quanto gli compete, le conseguenze, e non faccia in merito ulteriori pasticci.
    Non l’avevamo certo votato e fatto votare per fare porcherie come questa, e se si rendesse conto, almeno ora, della gravità di quanto commesso, dovrebbe dare immediatamente le dimmissioni dalla carica di Sindaco.

  4. Lilli Pruna a giugno del 2012:

    Qualche giorno fa i quotidiani sardi hanno dedicato, ancora una volta, alcuni articoli alla Sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, Marcella Crivellenti. La Nuova Sardegna, in particolare, ha insistito con il solito pesante accanimento sulle competenze professionali della Signora Crivellenti, che si dovrebbero desumere dai precedenti incarichi che le sarebbero stati affidati dal suo predecessore, Maurizio Pietrantonio, ascoltato dal magistrato (e dai giornalisti, evidentemente) nell’ambito dell’inchiesta per falso e abuso d’ufficio che riguarda il Presidente della Fondazione del Teatro Lirico, Massimo Zedda.

    Nell’ultimo articolo su La Nuova Sardegna, il giornalista dimentica però di precisare che a carico di Marcella Crivellenti non c’è alcuna inchiesta giudiziaria, quindi i lettori sono indotti a pensare che l’inchiesta cui fa riferimento l’articolo riguardi direttamente lei. Una dimenticanza? Non credo. L’intento evidente è continuare a screditare – con la brutalità che i mezzi di informazione sanno usare con grande disinvoltura – Marcella Crivellenti, che ha soprattutto il torto di non volere cedere agli insulti e alle pressioni spesso violente subite per mesi, dal momento della sua nomina.

    Lo stesso giornale, non più di una settimana fa, ha pubblicato con grande evidenza – sempre nelle pagine di Cagliari, ma con un significativo richiamo in prima pagina – un articolo intitolato (a caratteri cubitali) “Crivellenti in Procura: ascoltata sulla nomina”, in cui è chiarissimo l’intento non di informare (anche perché la notizia era talmente scarna da non giustificare un articolo di quelle dimensioni), ma dare voce, ancora una volta e unilateralmente, alle rappresentanze sindacali del Teatro Lirico e ai loro anatemi contro la Sovrintendente. Nell’articolo si legge addirittura che “i sindacati chiariscono quali sono i principali compiti del Sovrintendente (sic!): dalla predisposizione dei bilanci alla creazione di «percorsi artistici validi» passando per un dialogo costante con Cda, soci, sindacati e lavoratori. Compiti disattesi, a parere delle Rsu: per questo ora arriva la richiesta di irrevocabili dimissioni (sic!). Difficilmente queste verranno accolte, per ovvi motivi e così la tensione tra sindacati e Fondazione, con la Crivellenti che a fine mese concluderà la sua maternità, e sarà legalmente responsabile, aumenterà. Sino a quando?”.

    Sino a quando me lo chiedo anche io e dovrebbero chiederselo in molti, soprattutto in molte, dopo tanti mesi di attacchi feroci: sino a quando avremo relazioni sindacali così rozze proprio all’interno della più grande istituzione culturale della Sardegna?

    Da mesi e mesi le rappresentanze sindacali unitarie e un gruppo di dipendenti del Teatro Lirico – sostenuti da dirigenze sindacali molto deboli in termini di cultura del lavoro e sensibilità di genere, e da una stampa politicamente compromessa – si arrogano diritti che nessun lavoratore possiede: primo fra tutti quello di denigrare pubblicamente e impunemente l’istituzione cui appartengono, definendola con insistenza “sull’orlo di una crisi irreversibile”, senza programmazione né strategie, quindi allo sbando, recando in questo modo un danno gravissimo all’immagine del Teatro Lirico (che ha sempre proseguito la sua attività), ben al di là dei confini regionali; diffondere i propri comunicati sindacali agli utenti mentre godono del servizio acquistato (il concerto, l’opera, il balletto: come se i medici ci informassero delle loro proteste sindacali poco prima di sottoporci ad un intervento chirurgico e magari ci avvertissero che l’ospedale è al tracollo); rifiutarsi di accettare la nomina della Sovrintendente anche dopo che è stata dichiarata regolare, ma soprattutto rifiutarsi di rispettare la persona – una donna, ora in maternità – che ha assunto questo ruolo. Su questo ultimo punto non possono valere giustificazioni di alcun genere, né sindacali, né professionali, né politiche.

    Da qualche mese si è insediata la nuova Consigliera regionale di parità, Laura Moro. Credo che il caso di Marcella Crivellenti debba interessarla istituzionalmente: avendo assunto l’impegno (che del resto compete al suo ruolo) di promuovere “la cultura del rispetto e delle pari opportunità”, Laura Moro dovrebbe con urgenza ascoltare Marcella Crivellenti e valutare la situazione nell’ottica del contrasto alle discriminazioni e violenze di genere nei luoghi di lavoro. Sollecito le donne, le amiche, che si battono per la parità di genere – nei sindacati, nei partiti, nelle istituzioni – e che hanno partecipato con passione alle campagne contro le violenze alle donne e i femminicidi, ad esprimere solidarietà a Marcella Crivellenti, lasciata sola a difendersi per tutta la gravidanza e la maternità.

    La doppia preferenza di genere nella nuova legge elettorale – per la quale si sono spese (per ora invano) molte donne in Sardegna (compresa la nuova Consigliera regionale di parità) – non esaurisce il nostro impegno per favorire su tutti i fronti condizioni di vita più civili per le donne e per gli uomini. La vergognosa legge elettorale che il peggiore Consiglio regionale della storia della Sardegna sta per approvare rende evidente che il rispetto dei diritti delle donne è ancora lontano, e che tutto dipende da come consentiamo che trattino noi e le altre in ogni ambito della vita.

    Grazie a Marcella Crivellenti che non si arrende, e grazie alle donne che vorranno esprimerle solidarietà.

    Lilli Pruna

    • Que Se Vayan Todos says:

      Ecco. Se si pensa che il partitucolo del sindachetto di Cagliari, Selmenoelle, aveva tentato di proporre l’autrice di questo delirio come candidata governatrice, senza neanche il buon gusto di avvisare che eravamo su scherzi a parte, si capisce come ormai le vicende di questo cosiddetto centrosinistra non interessino a nessuno se non agli oligarchi, ai mantenuti e ai semplici servi che vivono di politica e che sarebbero incapaci di svolgere un qualsiasi lavoro vero. A tutti costoro vada il disprezzo imperituro del popolo sardo. Che poi la signora Pruna un mestiere ce l’avrebbe, e dicono sia pure brava: che bisogno ha di fare così spudoratamente il gioco dei mantenuti a tradimento dal popolo sardo e degli indegni mestieranti della politica politicante? Mah …

      • Daniela says:

        Che Lilli Pruna sia in gamba e preparata me lo sono sentita ripetere talmente tante volte che, dopo aver letto diversi suoi interventi sul tema LiricoZeddaCrivellenti, inizio a dubitare delle capacità di giudizio delle persone che mi circondano O ci è o ci fa. In ogni caso non ne esce bene!

  5. In Consiglio Comunale il Sindaco aveva definito “perfetta” la nomina della signora Crivellenti.
    In un certo senso perfetta lo è, visto che non c’è un passaggio, che è uno, sul quale i giudici avrebbero potuto sorvolare. E anche questa è una forma di perfezione. Riuscire a toppare in tutti i passaggi previsti.
    Se si estende questa abilità nell’inanellare catene di errori alle altre attività dell’Amministrazione c’è ben poco da stare allegri.
    Ad ogni atto corrisponderà un ricorso.
    Vedremo.

  6. Casu axedu says:

    Ma nessuno ha notato la “finezza” di Pubusa che, da avvocato di parte, pubblica la sentenza sul suo sito politico? Non mi sembra il massimo, a meno che non si voglia consumare qualche vendetta…

    • Ghostwriter says:

      Al di là di chi la riporta la sentenza resta tale. Non l’avesse pubblicata Pubusa sarebbe uscita comunque. Mi sembra la solita polemicuzza per spostare l’attenzione.

  7. Antonio Piras says:

    Piccola nota: nessuna anteprima della sentenza nel sito democraziaoggi.it. Solo un semplice copia e incolla dal sito del Tar. Perché scrivere queste piccole fanfaluche?

    • ?
      Ho citato la fonte, io la sentenza l’ho presa da lì.

      • Antonio Piras says:

        Vito, era un appunto rivolto al sito democraziaoggi.it, che rivendica “anteprime” farlocche, non a te..

      • In anteprima in realtà l’ho scritto io! 🙂 Democrazia Oggi ha solo pubblicato la sentenza

      • Antonio Piras says:

        Vito, non prenderti le “colpe” altrui :-), nel sito democrazioggi, dopo aver fatto un maldestro copia-incolla dal sito del Tar, scrivono “Eccola in anteprima, scusandoci per la forma”. Tieni conto che il deposito della sentenza lo si può apprendere solo a seguito della pubblicazione nel suddetto sito Tar. Piccole millanterie per farsi toghi, significative, però…

  8. Domande da Porci.

    – Ma Arru come mai non si è mai accorto che il sindigo stava facendo degli illeciti ed ha anzi sempre approvato e avvallato il suo operato? Ma Arru non dovrebbe essere un “tecnico”? Uno che passa dalla presidenza della Fondazione a quella del Banco di Sardegna senza nemmeno spettinarsi non dovrebbe averne di conoscenza giuridica a cascioni?

    – Ma il sindigo non ce li ha i consulenti che gli dicono “attento chi ses fendi una callonara…”? Voglio dire la sitimeneger, Broz, Ainis, lapuggioni, laghirra, valentinalobianco, un compagnetto delle medie, ninnithepoo… possibile che non abbia trovato uno che uno che gli abbia detto: “Attura attentu chi ti da zaccanta…” ?

    • muttly says:

      No, se ti circondi di persone che anzichè dirti che stai per fare un callonata ti dicono che se c’è qualcuno che si lamenta è perchè stai facendo bene….

    • Michele says:

      Ma bah, figurati se lapuggioni si accorge di qualcosa! e poi ci avevano lappoggio di gianniletta

  9. Corrado Cabras “all’età di 13 anni già utilizza 2 reflex professionali Minolta (in particolare una 7000 ed una 9000 maxxum) con ottiche fisse (non zoom) da ritratto e paesaggio”. Be’ non c’è un passo di questo straordinario curriculum che mostri pause o flessioni e durante la lettura non si smette mai di ridere. Caro Biolchini, questa vicenda è appassionante e vorrei che titoli come fotografare belle ragazze per “Suomen huippumalli haussa”, versione finlandese di “America’s Next Top Model”, non venissero mai dimenticati.
 Magnifico curriculum, insomma. E batte di molte spanne quello, pure di grande valore umoristico, dell’altro componente del CdA, Giovanni Follesa. Così si oscura perfino la figura di Maurizio Porcelli. Grazie, caro Biolchini, per l’allegria che riesce a infondere.
    “Al momento” raccontava il curriculum del neo componente del Cda che il Tar ha estromesso: “Corrado Cabras usa principalmente il formato full frame digitale della Canon”.
    Era un curriculum, quello del nuovo componente del Cda, che deve aver indotto il riso anche nei giudici del Tar.
    Sui titoli di chi deve svolgere una mansione non si discuterà per un bel po’.

    • paulsc says:

      Tranquili. Sta per tornare Meli. L’ho sentito bello baldanzoso e pronto al rilancio della Fondazione.

      • Perseverare nella stupidità è un’offesa nei confronti di chi guarda la realtà con occhi suoi, e non con quelli del proprio eroe. L’ottusa e scodinzolante obbedienza perinde ac cadaver vuole nascondere cose, secondo me, molto brutte. Perchè Nastasi ha avuto in Zedda un interlocutore pronto ed obbediente nonostante l’abisso ideale e poitico tra il centrodestra e SEL? E perchè tutti i personaggi di questa farsa hanno a che fare con Bari? Dipenderà dal fatto che chi vive di politica deve salvaguardare il suo posto di lavoro? Alla faccia degli ideali e degli elettori?

      • Daniela says:

        paulsc, forse per lei sarà una novità, ma ho sentito dire che, oltre a quello di Meli, ci fossero una quarantina di curricula tra i quali scegliere… chissà che qualcuno non avesse qualche requisito in più rispetto alla Crivellenti…
        Non è buffo che l’unico argomento che è rimasto ad alcune persone per difendere questa schifezza sia lo spauracchio di Meli?

      • paulsc says:

        Daniela, certo che so che c’erano altri ad aver inviato il curriculum, e so anche chi sono. Ma so anche che i ricorrenti al Tar son stati due, di cui uno è Meli. E, guardacaso, Meli è stato l’unico ad aver rilasciato immediatamente una dichiarazione al Tg3 regionale. Non mi prenda per sprovveduto, eh…

      • Ciò non fa di Meli il primo candidato alla guida del Teatro Lirico. Sarà il cda ora a doverlo scegliere, secondo le forme previste dallo Statuto. Il fatto che Meli abbia fatto ricorso, vincendolo, non è assolutamente in alcuna relazione con la sua eventuale elezione.

      • paulsc says:

        Concordo. Ma che abbia una visibilità, anche a livello di certa stampa/informazione
        locale, superiore agli altri candidati, è un fatto… Noto, ma questa è una mia annotazione personale, come sia perlomeno curioso che uno dei maggiori responsabili del dissesto economico della Fondazione, sia di nuovo in lizza per guidarla. La famosa lista dei 40 non è poi così immacolata… Vedremo…

      • Il caso crivellenti la smentisce, avendo dimostrato come una perfetta sconosciuta può diventare, a Cagliari, sovrintendente. La stampa non vota, il sindaco si.

      • Lei si riferisce a Meli? Non credo sia possibile.

    • Albert says:

      Le Minolta non sono mai state considerate reflex professionali, avesse usato una Nikon, una Leica ed in ultima scelta una Canon avrebbe reso più solido il curricula.
      Il full frame Canon invece è una svolta, qui si che si viaggia ad altissimi livelli, altro che bacno ottico o Hasselblad,.
      Signore pietà, Cristo pietà.

      • Albert, lei ha ragione e merita qualche nomina, ma a roba seria. Sul full frame, poi, sono del tutto d’accordo.
        Insomma, quel curriculum era una meraviglia della quale ringrazio tutti gli attori della vicenda. La lettera di Totò e Peppino mi ha fatto ridere meno, eppure fa molto ridere. Grazie all’autore.

      • E vivano felici quelli che vogliono fare fotografie, ma non si occupino d’altro. Lasciamoli liberi di fotografare. Liberi, produrranno capolavori. Basterà che guardino intorno i fatti, le cose e le persone. Non gli facciano perdere tempo all’ente lirico – scusate, dico ancora così – perché chi ha un full frame deve usarlo assolutamente.
        Sono contento per Corrado, che non conosco, perché farà fotografie e non parteciperà più a riunioni noiose.
        Anche la Crivellenti potrà occuparsi d’altro.
        Quello che è assolutamente controindicato è il ricorso al Consiglio di Stato che reitererà la sentenza e magari la peggiora. Tanto è malandata la questione che il Consiglio di Stato continuerà la risata implicita nelle sentenza del Tar.
        Non ricorrete. Fermatevi.

      • Non ricorrono, non ricorrono perché non c’è nessuna possibilità che la sentenza, basata su fatti inoppugnabili, non potrebbe essere riformata neppure volendolo ad ogni costo. Impossibile. Oppure ricorrono e la lasciano lì senza istanza di prelievo. E verrà discussa tra vari anni.

      • Que Se Vayan Todos says:

        La sentenza a questo punto è il problema minore. Il problema che più agiterà i sonni del sindachetto da operetta (visto che siamo in tema …) sarà quanto essa sarà istruttiva per il pubblico ministero dott. Giacomo Pilia. In Italia si condanna per abuso d’ufficio per molto meno …

  10. Edmondo Costa says:

    Mi sono preso una mezza giornata di riposo e sono riuscito a leggere la sentenza.
    Spero che la leggano tutti coloro che non hanno ancora capito la ragione per cui, in Italia, i carceri siano strapieni di gente in attesa di giudizio!

  11. giorgio says:

    Grazie Vito, le sentenze prima che applicate vanno lette, e anche commentate, perché no?
    Inappuntabile! Ma tu sei ben l’ultimo a meravigliartene.
    Sul piano umano mi chiedo: ma Herry Potter Zedda aveva capito chi sono Cualbu e Contu?

  12. Hans Axel von Fersen says:

    Ho letto le sentenze (per informazione: sono tre, una per ogni ricorrente) e, oltre all’immenso marciume di questi anni che il Tar ha ben evidenziato, direi che soprattutto nella sentenza a favore del reintegro di Baggiani emerge un modus operandi scandaloso e, tra le righe, penalmente rilevante, sia nei confronti del sindigo che nei confronti del ministero che ha prodotto, letteralmente, degli atti contraddittori ed illogici nella valutazione della nomina della Crivellenti. E, sempre tra le righe, ne dice quattro anche sull’operato del cda degli ultimi anni, scoprendo il segreto di Pulcinella. Ma restando ai giorni nostri penso che se fossi stato in Nastasi e Zedda mi sarei dimesso un secondo dopo, data l’immensa, galattica figura di m… a livello nazionale! E se non fossimo stati un popolo ormai avvezzo ad ogni tipo di schifezza saremmo stati sotto il comune e all’ingresso della sovrintendenza a lanciare pomodori… Spero che tali sentenze giungano anche alle orecchie dell’altra quarantina di candidati, anche stranieri e con curricula da paura, che all’indomani di quella nomina avranno sicuramente pensato mooolto male e non a torto, come al solito, del nostro Paese. Non potevano certo sapere che in quel teatro chi parte dalla biglietteria assurge a ruoli importanti dopo pochi anni (la Crivellenti non é mica stato il primo caso…).

  13. Alessandra says:

    Scusate ma , non conoscendo bene il tribunalese, cosa significa che non è ammissibile l’annullamento del contratto di lavoro tra Fondazione e Crivellenti? Quindi il contratto prosegue?

    • giorgio says:

      Il TAR dice solo di non poterlo disporre lui, essendo di competenza di altri.

    • stefano says:

      ecco appunto, anche a me questa cosa non torna. perchè è come se dicessero: vizi di forma nella nomina per via della manifestazione di interesse che non è stata annullata e del fatto che non si sono discusse le competenze. Ma nomina unanime quindi valida come dice il ministero e contratto valido. insomma ci sono contraddizioni.

      • Ghostwriter says:

        I ricorrenti potevano chiedere giudizio solo sulla nomina e non sul contratto firmato dalla sig.ra Civellenti. Di conseguenza il TAR può agire solo sulla nomina (che risulta essere farlocca) e non sul contratto che risulta essere corretto e che paradossalmente per come è stato stipulato risulta essere staccato dalla nomina, qualunque essa sia. La signora poteva essere assunta anche come usciere con lo stesso contratto e quindi continua a percepire il lauto stipendio senza fare un tubo (quindi non cambia nulla da questo punto di vista).
        A questo punto c’è da chiedersi da quale droga pesante siano dipendenti i consulenti giuridici del comune stesso per creare più o meno volutamente queste nefandezze?!

      • Que Se Vayan Todos says:

        Non è esattamente così. La legge prevede un bizantino riparto di competenza tra giudice amministrativo e giudice civile, ma venendo meno l’atto di nomina il contratto è comunque da considerarsi nullo per mancanza di consenso legalmente dato. Per far dichiarare la nullità bisogna comunque rivolgersi al giudice civile. Scelgano loro se revocare d’ufficio il contratto oppure attenderne la contestazione in sede civile, con conseguente aggravio di spese legali.

      • paulsc says:

        “Senza fare un tubo”. La stagione in corso l’ha programmata lei?

      • “Senza fare un tubo” si riferisce dal momento della sentenza del Tar in poi, non prima.

      • paulsc says:

        Avevo interpretato male, allora… Anche se, in questo periodo intemedio, qualcosa dovrà pur fare. E’ un pò la situazione di Massidda rispetto alle presidenza dell’Autorità portuale. Ci sarebbe anche da chiedersi quale sia la posizione ministeriale che aveva, a suo tempo, dichiararo la nomina valida…

  14. Pasquale Dessalvi says:

    Sentenza letta e capita… capito meno il commento di anonimo che deve essere straniero a giudicare da come si esprime.

  15. Sindaco fai-da-te ???
    NO ALPITOUR ???
    AHIAHIAHIAHIAHIAI !!!

  16. I malinconici Paulsc o Dessalvi non leggono le sentenze. Troppo faticoso. Meglio andare in giro a parlarne senza leggerle. Per loro è una barba, si vede.
    Uno dei veri aspetti della disfatta è rappresentata dal fotografo, di cui non ricordo il nome, passato dalla reflex al digitale, o roba del genere e per questo curriculum rivoluzionario nominato nel consiglio d’amministrazione dove, peraltro, sedevano già persone fuori contesto.
    Sulla scuola civica di musica vorremmo notizie.
    Ma ci sarà tempo.
    Per ora godiamo questa vittoria del buon senso.
    Una persona priva di titoli che porta a mano una domanda per la nomina di Sovrintendente e ictu oculi viene scelta, deve, come minimo essere eliminata dal Tar.
    La sentenza è scritta bene, da “giudici in forma” e il Consiglio di Stato la conferma di certo.
    Meglio, molto meglio non insistere.
    Ma si sa come sono gli avvocati. Magari si incaponiscono e i clienti gli credono.
    E’ come se li sentissi.
    “Stupidaggini, al Consiglio di Stato, vinciamo”.
    “Dice così, avvocato?”
    “Certo, ci sono i presupposti. I presupposti, dico. La consideri già una vittoria. Anzi, sa cosa le dico? E’ fatta, è fatta”.
    “Vinciamo?”
    “Certo, ribaltiamo la sentenza del Tar”
    “Dormo tranquillo?”
    “Dorma, dorma”
    “Grazie, ero nervoso, fumavo molto”
    “Fumi, fumi, amico mio, chè se non fuma lei fumano altri”.
    E’ tutto qua.

    • paulsc says:

      No, ma che dice, malinconico? Io spero che arrivi un commissario. Ne vedremo delle belle. Colpa di Meli, colpa di Pietrantonio, colpa di Di Benedetto, colpa di Zedda, colpa del Commissario. … colpa del Tar, caspita!!!

      • stefano says:

        il commissariamento credo sia la soluzione unica e possibile, ed anche quella auspicata dal ministero. Con la susseguente applicazione della legge Bray e l’intera ristrutturazione del teatro.

    • giorgio says:

      Io l’ho letta immaginando la voce di Libero Manca 🙂

  17. Francesco says:

    comunque tutti se la prendono con Zedda, ma gli accozzi della Crivellenti sono da far invidia a chiunque. Credo che sia la prima e l’ultima raccomandata (a bigliettaia) da Gianni Letta a diventare sovrintendente sostenuta a spada tratta da un sindaco SEL… sarebbe divertente sapere davvero chi è la Crivellenti, secondo me se ne scoprirebbero delle belle.

  18. Il vero nome di Ainis.

  19. Ainis, che ha un nome assai comune, deve badare a se stesso. E da maggio è scomparso. Sulla sentenza del Tar posso affermare, come tanti, che l’avevamo detto. Era quasi ovvio. Servivano solo i tempi tecnici.
    I poveri provocatori possono occuparsi d’altro.
    Le sentenze restano e determinano la realtà.
    Che ricorrano al Consiglio di Stato.
    Sarebbe interessante.

  20. Pasquale Dessalvi says:

    Eppure Biolchì, giurerei di averTi visto ballare in Piazza del Carmine……

  21. Usando le parole di un famoso terapeuta direi: “Prima questa cosa del Cagliari che tornava a giocare al Sant’Elia e t’anti pigau po scimpru, poi questa cosa della Crivellenti che non mangiava il panettone al Lirico e t’anti pigau po calloni… Oh Biolchini as pigau a cussu logu, ma ita ti creisi, stampu nieddu? Adesso non mi dirai che la Michela Murgia sta facendo un accordo con Grillo?!!!
    Marrano!”

  22. COMUNICATO STAMPA DEL SINDACO ZEDDA
    Come sempre ho fatto e farò, accolgo serenamente i risultati del lavoro del Tar Sardegna.
    Dopo aver preso visione del contenuto dei pronunciamenti mi riservo ulteriori approfondimenti che saranno effettuati nei prossimi giorni.
    Resto sicuro, in ogni caso, di aver agito nell’interesse esclusivo della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per garantire un corretto e trasparente utilizzo delle risorse pubbliche.
    Massimo Zedda

    • Que Se Vayan Todos says:

      Credici …

      • paulsc says:

        Mi sembra che le ultime notizie sul bilancio dell’ente siano confortanti. Per cui, che non ci sia stato un utilizzo sconsiderato, come in passato, delle risorse pubbliche, non mi sembra una sparata…

      • Ghostwriter says:

        Mi sembra siano arrivati i trasferimenti da Regione e Ministero, quindi assumersi meriti non propri risulta piuttosto ridicolo 😉

      • paulsc says:

        Singolare concetto. I trasferimenti ci son sempre stati, altrimenti il Teatro avrebbe chiuso la sua attività da anni, ma i debiti pure, ci son sempre stati e consistenti. Bisogna capire come venissero usati in passato questi trasferimenti.

      • Michele says:

        oddio, stipendiare un sovrintendente incompetente non mi sembra altro che un utilizzo sconsiderato di risorse pubbliche

      • paulsc says:

        Incopetenza tecnica o nei fatti?. Perché, allora, bisognerebbe valutare la qualità media proposta nella stagione dal Teatro guidato dalla signora Crivellenti. E la critica, non gli amici di Zedda, non ha lesinato complimenti a molte delle proposte. Se poi si vuol negare tutto, come per esempio che la biglietteria fosse esternalizzata da anni e ripristinata ora, va bene così…

      • alberto says:

        per correttezza forse bisognerebbe dare a ciascuno i suoi meriti…e ricordare che esiste anche un direttore artistico, cui si deve la programmazione. perchè la Crivellenti non sa la differenza tra “I Pagliacci” e “Pagliacci”…
        ma va bene così…

      • paulsc says:

        Direttore artistico autonominatosi?

      • paulsc says:

        Direttore artistico, tra l’altro, contestatissimo dai sindacati, che mettevano in dubbio la sua adeguatezza. Non capisco, a questo punto, chi abbia programmato la stagione in corso. Crivellenti non conosce nemmeno i nomi delle opere, è una bigliettaia, il direttore artistico è un incompetente. C’è qualcosa di miracolo all’interno del Lirico…

  23. Antonio says:

    Fare il politico nn dev’essere mai stato così ambito come in questi giorni

  24. muttly says:

    Spatapam, un 3/4 per il cindacooo e per i Sanjust

  25. Que Se Vayan Todos says:

    Massimeddu, correndo stai? La fine si avvicina. W Cagliari a 5 stelle!!!

  26. paulsc says:

    Seguirà, presumo, il ricorso al Consiglio di Stato…

  27. Claudia says:

    ♪ ♫ Jamme, jamme ‘ncoppa, jamme ja’
    jamme, jamme ‘ncoppa, jamme ja’
    curriculì curriculà
    curriculì curriculà….
    ‘ncoppa jamme ja’
    curriculì curriculààààà !! ♫ ♪

  28. alberto says:

    Attendonsi ainis e affini.

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